Proposta conciliativa del giudice ammessa dopo la rimessione in decisione (Cass. civ. Sez. II n. 7993 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nessuna disposizione del codice di rito preclude al giudice di rimettere la causa sul ruolo, anche dopo averla trattenuta in decisione, per l’interrogatorio libero delle parti finalizzato a un tentativo di conciliazione o per formulare una proposta transattiva. Gli artt. 185 c.p.c., 185 bis c.p.c. e 117 c.p.c. non introducono preclusioni in tal senso e vanno letti, in coerenza con il favore del legislatore per le soluzioni alternative delle controversie, nel senso più ampio. La formulazione della proposta conciliativa non integra causa di astensione né di ricusazione del giudice che l’ha proposta.
Il Fatto
Un professionista ha agito in giudizio nei confronti di un consorzio di bonifica per ottenere la condanna al pagamento del compenso per l’attività svolta in esecuzione di un disciplinare di incarico, avente ad oggetto il recupero di un credito vantato dal consorzio nei confronti di un’amministrazione statale.
All’esito dei gradi di merito, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione, censurando, tra l’altro, la validità della sentenza di primo grado perché il giudice, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, aveva rimesso la causa sul ruolo per la comparizione delle parti e aveva formulato una proposta transattiva non accettata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della dedotta nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 51, 52, 185, 185 bis, 117, 152 e 345 c.p.c. Secondo il ricorrente, il tentativo di bonario componimento e la proposta transattiva possono svolgersi solo nella fase istruttoria e non dopo la precisazione delle conclusioni, con conseguente obbligo di astensione del giudice che l’abbia formulata.
Il motivo è giudicato infondato. La Corte osserva che nessuna disposizione del codice di rito preclude al giudice di rimettere la causa sul ruolo, anche dopo averla trattenuta in decisione, per l’interrogatorio libero delle parti finalizzato a un tentativo di conciliazione o per formulare una proposta transattiva. L’art. 185 c.p.c. richiama l’art. 117 c.p.c., che riconosce al giudice la facoltà di ordinare la comparizione delle parti in ogni stato e grado del processo per interrogarle liberamente sui fatti di causa.
Il Collegio valorizza il favore del legislatore per le soluzioni alternative delle controversie, attraverso gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e ritiene irrazionale un’interpretazione restrittiva del dato normativo. Il giudice, disponendo di una visione complessiva del giudizio, soprattutto dopo l’esaurimento dell’istruttoria, è nella condizione migliore per svolgere l’attività conciliativa; l’intervento riuscito deflaziona il contenzioso nei gradi successivi.
La Corte rileva inoltre che la proposta venne formulata nel corso dell’udienza, prima dell’esaurimento dell’istruzione, che il giudice istruttore aveva riaperto come era in suo potere, e che la parte interessata non mosse alcun rilievo in quella sede. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 51 e 52 c.p.c., la formulazione della proposta non può costituire motivo di ricusazione o di astensione, né alcuna istanza di ricusazione venne proposta.
Gli ulteriori motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili: il ricorrente, dopo aver formalmente enunciato i vizi della sentenza, si limita a riproporre doglianze di merito, contrapponendo la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella della Corte distrettuale (Cass. Sezioni Unite n. 8053/2014). Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inoltre precluso dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di doppia conforme (Cass. n. 7724/2022). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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