Lavoratori socialmente utili e mera funzione promozionale della Regione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7994 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’attuazione dei piani di inserimento professionale dei lavoratori socialmente utili la Regione assume il mero ruolo di ente promotore e finanziatore dei progetti, attuati tramite soggetti terzi con cui i lavoratori instaurano il rapporto. Il coinvolgimento dell’Ente nello svolgimento di compiti attinenti ai fini istituzionali non integra, di per sé, una deviazione dallo schema causale assistenziale, né legittima la configurazione di un rapporto di fatto con la Regione ai sensi dell’art. 2126 c.c. Il giudice di merito che accerti la matrice assistenziale del rapporto e il difetto di uno scostamento sostanziale dal programma di impiego esclude la fittizietà dello schema negoziale posto in essere.

Il Fatto

Alcune lavoratrici, già inserite nel bacino dei lavoratori socialmente utili della c.d. Emergenza Palermo, hanno agito nei confronti di tre Assessorati della Regione Sicilia. Avevano prestato attività, per oltre sette anni e con orario giornaliero di sei ore, secondo il regime tipico del lavoro subordinato, espletando mansioni proprie degli impiegati di ruolo di secondo livello.

Il rapporto era stato formalmente costituito con una società di servizi per l’occupazione e poi con una Onlus, quali soggetti attuatori dei piani di inserimento. Le ricorrenti hanno chiesto la condanna delle Amministrazioni al risarcimento del danno per abusiva precarizzazione e, ai sensi dell’art. 2126 c.c., il pagamento delle differenze retributive tra l’indennità percepita e la retribuzione dovuta. Tribunale e Corte d’Appello di Palermo hanno rigettato la domanda, escludendo la configurabilità di un rapporto subordinato con la Regione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione richiama i principi affermati con la sentenza n. 25672 del 2017 e con la sentenza n. 14185 del 2017. In base a tale indirizzo, la legislazione regionale che prevede misure per l’inserimento professionale e il sostegno al reddito degli LSU assegna alla Regione il ruolo di ente promotore e finanziatore di progetti attuati tramite società con cui si instaura il rapporto.

La Corte territoriale ha correttamente ricondotto i rapporti in questione a una matrice assistenziale sottesa alla disciplina regionale di riferimento. Ha altresì riconosciuto l’effettività dei rapporti di lavoro conclusi con la Onlus e ha escluso, in relazione a essi, una ipotesi di intermediazione illecita di manodopera.

Quanto al dedotto utilizzo diretto delle ricorrenti per incombenze proprie dell’Ente, la Corte rileva che il giudice di merito ha puntualmente accertato, senza specifica censura sul punto, che tale impiego non integrava una concreta deviazione dalla prestazione relativa al progetto attuativo della finalità assistenziale. Ne deriva l’esclusione del carattere fittizio dello schema causale posto in essere.

I quattro motivi di ricorso, trattati congiuntamente perché tutti volti a sostenere la deviazione dallo schema causale e la contrattualizzazione della prestazione in favore della Regione, sono pertanto dichiarati non fondati. Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva e essendo la causa trattata in adunanza camerale.

La Corte dà infine atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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