Decadenza INPS per sanzioni su ritenute previdenziali depenalizzate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8078 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro cui l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata dal d.lgs. n. 8 del 2016, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria. In caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, tale termine decorre dal momento di entrata in vigore del medesimo decreto (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che l’accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria. La lettura dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8 del 2016 è imposta dal principio di legalità in combinato disposto con il diritto di difesa e il buon andamento della pubblica amministrazione.
Il Fatto
La vicenda origina dall’opposizione proposta da un lavoratore autonomo avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui l’INPS aveva irrogato sanzioni amministrative per il mancato versamento delle ritenute previdenziali in diversi periodi compresi tra l’aprile 2011 e il febbraio 2012. Le condotte erano state originariamente previste dalla legge come reato e solo successivamente degradate a illecito amministrativo per effetto della parziale depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8 del 2016.
Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione e la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza impugnata, aveva confermato la decisione, rilevando la decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria per il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981. L’Istituto non aveva offerto alcuna prova della tempestività del proprio esercizio: nulla era stato dimostrato in ordine al procedimento penale presupposto, né al momento di trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria, né alla necessità di ulteriori accertamenti idonei a giustificare il ritardo. Contro questa decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
L’Istituto censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981, degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016 e dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, sostenendo che la fattispecie avrebbe dovuto essere disciplinata esclusivamente dalle norme sopravvenute, le quali non avrebbero comminato alcuna decadenza per il caso in cui l’amministrazione non provvedesse alla notifica entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti.
La Corte ritiene il motivo infondato e muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Il d.lgs. n. 8 del 2016, nel prevedere all’art. 8, comma 1, l’applicazione delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, disciplina all’art. 9 le relative modalità applicative, disponendo che l’autorità amministrativa debba notificare gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione degli atti.
Tale termine coincide con quello previsto dall’art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981, che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente qualificato come termine di decadenza. L’art. 6, d.lgs. n. 8 del 2016 richiama, in via generale, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981, e tra le sanzioni amministrative previste dal decreto devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili alle violazioni anteriori. La soluzione è, ad avviso del Collegio, costituzionalmente necessitata: la Corte cost. n. 151 del 2021 ha precisato che il principio di legalità modella la scansione cronologica dell’esercizio del potere sanzionatorio, quale presupposto di certezza giuridica e di effettività del diritto di difesa, in coerenza con gli artt. 23, 24 e 97 Cost. Il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme (art. 28, legge n. 689 del 1981) è, di per sé, inidoneo a garantire tale certezza.
Poiché l’onere di provare l’osservanza dei termini previsti a pena di decadenza incombe su chi intende esercitare il diritto, la Corte affronta l’ipotesi in cui nessuna trasmissione degli atti risulti effettuata dall’autorità giudiziaria: non è possibile riferirsi né al dies a quo dell’art. 9, comma 4, né a quello dell’art. 14, comma 2, giacché all’epoca dell’accertamento il fatto era previsto come reato. Esclude, inoltre, che l’inerzia dell’autorità giudiziaria possa ridondare a danno dell’incolpato.
Il Collegio richiama il criterio elaborato da Cass. Sez. Un. n. 15352 del 2015: il termine decadenziale introdotto dal legislatore non ha effetto retroattivo, ma il bilanciamento degli interessi è assicurato dalla regola dell’art. 252 att. c.c., secondo cui il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Ne deriva che, se gli atti del procedimento penale non risultano trasmessi, la decorrenza dei novanta giorni va collocata al 6.2.2016, salva la dimostrazione della necessità di ulteriori accertamenti istruttori. Nel caso concreto i giudici di merito hanno correttamente rilevato che, pur essendo intervenuto un avviso di accertamento, la notifica non era seguita entro i successivi novanta giorni. Il ricorso è dunque rigettato, con enunciazione del principio di diritto e compensazione delle spese per la novità della questione. Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate nel controricorso.
Nota della Redazione
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