Costituzione ope legis della posizione assicurativa e interessi sulla ricongiunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8530 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità e che instauri successivamente un rapporto di lavoro privato può valorizzare la contribuzione già versata mediante l’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, disciplinato dagli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092/1973, che comportano il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi. Tale istituto ha natura speciale rispetto alla ricongiunzione prevista dalla legge n. 29/1979 e opera ope legis al momento della cessazione del rapporto nell’ordinamento speciale, sempre che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione. La causa di esclusione di cui all’art. 126, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 1092/1973, riferita all’assunzione di un altro “servizio”, va interpretata come costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego e non si estende all’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico.

Il Fatto

La vicenda riguarda un pilota militare, già iscritto all’Inpdap in quanto dipendente dell’Aeronautica, il quale è successivamente passato alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea, divenendo iscritto al Fondo Volo gestito dall’Inps. Chiesto il computo dei periodi assicurativi maturati nelle due gestioni, l’interessato ha rivendicato che nel calcolo dell’onere di ricongiunzione a suo carico fossero detratti gli interessi del 4,5% previsti dall’art. 2, comma 2, della legge n. 29/1979 sull’ammontare dei contributi versati presso l’Inpdap.

Il Tribunale di Velletri ha riconosciuto tale diritto e la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1883/2020, ha confermato la decisione, escludendo l’applicabilità degli artt. 124, 125 e 126 del d.P.R. n. 1092/1973: la domanda di ricongiunzione avrebbe escluso l’istituto della costituzione della posizione assicurativa. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. unico della legge n. 322/1958 e dell’art. 2 della legge n. 29/1979. L’Istituto contesta alla Corte territoriale di non aver applicato la speciale disciplina sulla costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, che sarebbe esclusa solo quando viene costituito un nuovo rapporto di pubblico impiego.

La Corte ritiene fondato il motivo e richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità conforme alla tesi dell’Inps, che in questa sede si intende confermare. Viene valorizzata la peculiarità della costituzione ope legis della posizione assicurativa e la sua specialità rispetto alla disciplina della ricongiunzione invocata dall’interessato e applicata dalla sentenza d’appello.

Sulla distinzione tra i due istituti la Corte ricorda che la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione, perché è volta ad assicurare il trasferimento della contribuzione a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività. La ricongiunzione, invece, può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria, e richiede l’iscrizione ad almeno due fondi pensionistici.

La Corte ribadisce che il dipendente civile o militare cessato dal servizio senza diritto a pensione, che abbia poi instaurato un rapporto di lavoro privato, può beneficiare dell’istituto della costituzione di posizione assicurativa di cui agli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092/1973, ratione temporis applicabili perché abrogati solo con la legge n. 122/2010, art. 12 undecies. Nel caso concreto è pacifico che l’assicurato, al tempo del nuovo impiego privato, non aveva ancora conseguito il diritto a pensione secondo l’anzianità maturata presso l’Inpdap, con conseguente costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’Inps.

Quanto all’art. 126, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 1092/1973, che esclude la costituzione per i dipendenti che assumano un altro “servizio”, la Corte precisa che la norma, per canoni letterali e sistematici, allude alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego. Dall’assunzione di un altro servizio esula l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico, conseguente alla libera scelta di abbandonare l’Aeronautica per passare a una compagnia privata. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, compensando le spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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