Abuso dei permessi ex legge 104 e licenziamento per giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8342 del 30.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il grado di sviamento della condotta concreta rispetto al legittimo esercizio del congedo riconosciuto dalla legge n. 104/1992 costituisce accertamento riservato al giudice del merito. La fruizione dei permessi per lo svolgimento di altra attività lavorativa, in luogo dell’assistenza resa al familiare disabile, integra un abuso del beneficio assistenziale e lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Ne consegue la legittimità del licenziamento per giusta causa, restando esclusa l’applicazione di sanzioni di natura conservativa.
Il Fatto
La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento per giusta causa a un dipendente, dopo contestazione disciplinare, addebitandogli la violazione dei principi di correttezza e buona fede per avere utilizzato i permessi retribuiti ex legge n. 104/1992 al fine di svolgere altra attività lavorativa.
Nella fase sommaria del procedimento ex legge n. 92/2012 l’impugnativa del lavoratore era stata accolta. Il Tribunale, in sede di opposizione, aveva rigettato il reclamo della società. La Corte d’appello, in riforma, aveva accolto il reclamo della datrice di lavoro e rigettato la domanda del lavoratore, accertando la legittimità del recesso. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi e li dichiara tutti inammissibili. Il primo e il quarto cumulano in un’unica censura i distinti mezzi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., senza dedurre l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
Quanto al primo motivo, il ricorrente si duole dell’omessa valutazione di un singolo documento, ma la Corte di merito ha esaminato il fatto controverso, ossia se nei giorni di fruizione dei permessi il lavoratore fosse sottoposto a determinati turni di lavoro. La censura non investe, pertanto, l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il secondo motivo denuncia la violazione di plurime norme di diritto, tra cui l’art. 33 della legge n. 104/1992, gli artt. 2697 e 2110 cod. civ. e gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il ricorrente, però, riconosce che i principi espressi dalla Corte territoriale sono condivisibili e non chiarisce quale sia l’errore di sussunzione addebitato al giudice di appello.
Il terzo motivo prospetta una critica dell’apprezzamento probatorio, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.
Nel rigettare il quarto motivo la Corte richiama il principio, espresso in Cass. n. 29062/2017, secondo cui il grado di sviamento della condotta concreta rispetto al legittimo esercizio del congedo spetta al giudice del merito. Nella specie tale grado è stato accertato in misura elevata, poiché il lavoratore, anziché prestare assistenza al familiare disabile, impiegava gran parte del proprio tempo in altra attività. La condotta ha leso irreparabilmente il rapporto di fiducia, escludendo l’applicabilità di sanzioni conservative. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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