Redditi di impresa del socio e riduzione della pensione della Cassa Geometri (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10384 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al fine di individuare il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi occorre fare riferimento alle norme fiscali del d.P.R. n. 917/1986. Per i soci di società di persone opera il principio di trasparenza fiscale: i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tali redditi prodotti in forma associata sono pertanto assimilabili ai redditi di impresa anche ai fini previdenziali, pure se non costituiscono provento dell’attività di lavoro del socio. La disciplina speciale che deroga alla regola generale di ripetibilità dell’indebito previdenziale non è applicabile alle casse previdenziali privatizzate, stante l’autonomia e la specialità dei relativi sistemi e la non estensibilità, in assenza di supporto normativo, di regole dettate per la sola previdenza obbligatoria.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione indiretta erogata dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti a seguito del decesso del coniuge, ha subito una riduzione del trattamento per aver percepito redditi di impresa tra il 2011 e il 2015, in applicazione dell’art. 18 del Regolamento previdenziale della Cassa. La norma prevede la riduzione della pensione qualora il titolare possieda altri redditi da lavoro autonomo, dipendente o d’impresa, secondo le percentuali stabilite per le pensioni a carico dell’INPS.
La ricorrente ha chiesto accertare l’illegittimità della riduzione, ottenere il ripristino della misura originaria e la restituzione di quanto trattenuto. Il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 598/2018, ha confermato la pronuncia. La questione approda così in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per aver qualificato i proventi da partecipazione in società in accomandita semplice come redditi di impresa ai fini della riduzione pensionistica. La Corte richiama l’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, che imputa i redditi delle società di persone a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, e il successivo art. 6, che li considera redditi d’impresa. Dalla lettura combinata delle due norme i giudici di merito hanno correttamente concluso che i redditi prodotti in forma associata sono assimilabili ai redditi d’impresa ai fini contributivi.
Il Collegio richiama Cass. n. 25867/2023, che ha affermato il principio secondo cui, per individuare il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali. Per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, e i redditi percepiti in qualità di socio accomandante vanno computati, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.
La Corte valorizza inoltre la Corte cost. n. 354/2001, che ha distinto la posizione dei soci delle società di capitali da quella dei soci delle società di persone: nelle società in accomandita semplice e in nome collettivo assume rilievo preminente l’elemento personale, con il collegamento tra più persone finalizzato allo svolgimento di un’attività produttiva riferibile nei risultati a tutti i soci. All’onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali.
Infondato è anche il secondo motivo, concernente l’art. 13 della legge n. 412/1991. La Corte ricorda che il combinato disposto dell’art. 52 della legge n. 88/1989 e del citato art. 13, come interpretato autenticamente, riguarda solo le pensioni dell’AGO, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché le gestioni obbligatorie sostitutive o integrative. Ne restano escluse le gestioni esclusive e i trattamenti pensionistici integrativi istituiti e disciplinati da norme regolamentari. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 4448/2017 e Cass. n. 2506/2017, oltre a Cass. n. 16252/2018, che ha escluso l’applicazione della disciplina limitativa dell’indebito alle cessioni erogate da Cassa di previdenza privata.
Quanto alla sopravvenuta Corte cost. n. 162/2022, invocata dalla ricorrente, la Corte osserva che lo ius superveniens rileva solo se nel giudizio siano già presenti gli elementi in fatto necessari. Nella specie difetta la deduzione che la decurtazione effettiva sia avvenuta in misura superiore alla concorrenza degli altri redditi: il profilo della neutralizzazione del cumulo è questione nuova, non affrontata nei motivi di ricorso. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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