Responsabilità socio accomandante limitata alla quota conferita (Cass. civ. Sez. V n. 10385 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il socio accomandante di una società in accomandita semplice risponde dei debiti tributari accertati in capo alla società nei limiti della quota conferita, ai sensi dell’art. 2313 cod. civ. Nessuna violazione di tale limite è configurabile quando l’Amministrazione finanziaria, con lo sgravio operato in autotutela, riduca la pretesa nei confronti dei soci entro l’importo della quota da ciascuno conferita, così come dagli stessi richiesto in sede di ricorso di primo grado. Il litisconsorzio necessario tra società e soci opera nella diversa ipotesi della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, per l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili; non si estende all’avviso di accertamento che rettifichi il reddito di impresa della società e contesti la responsabilità solidale dei soci. La mancata comunicazione alle parti dell’istanza di discussione orale dell’appello non determina la nullità della sentenza, rilevando la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza pubblica.

Il Fatto

A seguito di controllo fiscale nei confronti di una società in accomandita semplice, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento relativo all’anno 2009, recante recupero a tassazione di un maggiore reddito ai fini IRAP e IVA nei confronti della società, con contestuale individuazione dei soci accomandanti quali responsabili in solido delle somme accertate.

I soci accomandanti proponevano ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, eccependo l’insussistenza della coobbligazione solidale, sul rilievo che la loro responsabilità è limitata alla quota conferita e che nulla avevano percepito alla liquidazione della società. La CTP rigettava il ricorso. In appello i contribuenti deducevano la violazione del litisconsorzio necessario, per non essere stato chiamato in causa il socio accomandatario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia rigettava l’appello, rilevando che l’Ufficio aveva ridotto le iscrizioni a ruolo fino all’importo pari alla quota conferita da ciascun socio. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, con tre motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la qualificazione quali obbligati in solido con la società, deducendo la violazione degli artt. 1292 e 2313 cod. civ. Il motivo è infondato. Al di là della qualifica formale di obbligati in solido, rileva che nella fattispecie la loro responsabilità sia stata limitata, per effetto dello sgravio operato dall’Ufficio, al valore della quota conferita, pari a Euro 1.500,00. Non è dunque configurabile alcuna violazione dell’art. 2313 cod. civ., avendo l’Ufficio ridotto la pretesa entro l’importo della quota conferita da ciascun socio, come dagli stessi richiesto in primo grado.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., lamentando la violazione del principio di unicità dell’accertamento, in forza del quale l’impugnazione dell’avviso da parte di uno dei soci o della società riguarderebbe inscindibilmente società e tutti i soci, con necessità del litisconsorzio necessario originario. Anche questo motivo è infondato. I principi richiamati attengono alla diversa ipotesi della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917/1986 e dei soci, ovvero all’ipotesi in cui all’avviso di accertamento di utili extracontabili in capo alla società segua l’avviso ai fini IRPEF nei confronti dei soci, sulla base della presunzione legale di distribuzione degli utili societari.

L’ipotesi scrutinata è diversa, attenendo l’unico avviso di accertamento alla rettifica del reddito di impresa della s.a.s. per l’omessa presentazione della dichiarazione unica ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, e all’irrogazione della sanzione, con contestuale accertamento della responsabilità solidale dei soci coobbligati. Per la giurisprudenza costante di questa Corte solo nella prima ipotesi sussiste il litisconsorzio necessario tra società e soci, in conseguenza dell’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 33 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 101 cod. proc. civ., lamentando che la trattazione in pubblica udienza sarebbe avvenuta senza notifica ai comparenti dell’istanza di discussione orale formulata dall’Ufficio. Il motivo è infondato: la sentenza non è nulla quando l’istanza di discussione orale di una parte non venga comunicata alle altre, rilevando la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza pubblica, nella specie avvenuta. Né il mancato avviso comporta sempre la retrocessione del processo alla CTR, ove non siano necessari accertamenti meritali e debba decidersi una questione di mero diritto, in forza del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

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