Rimedi preventivi equa riparazione e spese per note scritte non depositate (Cass. civ. Sez. II n. 10516 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, è pienamente legittima, sia alla luce dell’art. 6 CEDU sia della Carta costituzionale, la previsione di rimedi preventivi con efficacia acceleratoria, tra i quali rientra l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c. L’effettività di tale rimedio non dipende dalla richiesta della parte, ma dalla valutazione di opportunità rimessa al giudice del merito, cosicché la sua proposizione non comporta alcuna limitazione dei diritti di difesa, non esistendo un diritto incomprimibile all’indennizzo da ritardo. Il mancato esperimento del rimedio determina l’inammissibilità della domanda. La parte che, sostituita l’udienza dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., non abbia depositato le note non ha diritto al compenso per la fase decisionale.

Il Fatto

I ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento dell’indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo civile svoltosi avanti al Tribunale di Cosenza, introdotto il 2.11.2014 e definito con sentenza pubblicata il 6.5.2022, di declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate.

Pronunciata dal giudice delegato l’inammissibilità del ricorso per mancato esperimento dei rimedi preventivi di cui all’art. 1-ter l. n. 89/2001, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato il decreto opposto, condannando i ricorrenti alle spese. Avverso tale decreto i ricorrenti propongono ricorso per cassazione con due motivi; il Ministero resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce il sistema dei rimedi preventivi introdotti nella l. n. 89/2001 dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, il cui mancato esperimento rende inammissibile la domanda di equa riparazione. Richiamando la giurisprudenza europea e costituzionale, il Collegio ricorda che il rimedio preventivo è effettivo nella misura in cui accelera la decisione del giudice competente.

Assume rilievo la Corte cost. n. 121 del 2020, specificamente inerente ai rimedi preventivi per i processi civili. Essa ha esaminato proprio l’istanza ex art. 281-sexies c.p.c., valorizzando il mutamento dello schema decisorio e il comportamento collaborativo della parte. L’adesione al modello della sentenza semplificata consente di decidere all’esito della discussione orale, evitando i termini per comparse e memorie. Tale effettività non dipende dalla richiesta della parte, ma dalla valutazione di opportunità rimessa alla discrezionalità del giudice del merito.

La Corte richiama la propria Cass. n. 21874/2023 e la Cass. n. 16039/2024, ribadendo che dall’utilizzo del rimedio non può derivare alla parte alcuna limitazione di diritti costituzionalmente garantiti. Irrilevante è che il processo presupposto si trovasse ancora in fase di valutazione delle istanze istruttorie in prossimità del termine ragionevole: la scelta sull’accoglimento dell’istanza acceleratoria resta rimessa al giudice, non vincolato. Non esiste un diritto incomprimibile all’indennizzo da ritardo; non proponendo l’istanza, la parte opera una scelta nel senso di rinunciare a far valere ipotetici ritardi.

Il secondo motivo è fondato. Il Ministero non depositò le note scritte sostitutive della partecipazione all’udienza di decisione, tenendo un comportamento corrispondente alla mancata presentazione. Sostituita l’udienza dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli opponenti avevano depositato le note mentre il Ministero no; il compenso per la fase decisionale non era dunque dovuto. La Corte richiama Cass. n. 23565/2024 sul valore di partecipazione all’udienza del deposito di note scritte.

Il ricorso è accolto nei limiti del secondo motivo. La Corte cassa senza rinvio e, decidendo nel merito, detrae dall’importo riconosciuto al Ministero il compenso per la fase decisionale, pari a € 1.735,00, riducendo l’importo delle spese del giudizio di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del Ministero controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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