Ricorso improcedibile per deposito tardivo oltre i venti giorni dalla notifica (Cass. civ. Sez. III n. 14304 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per cassazione a tutte le controparti fa decorrere, ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., il termine di venti giorni entro cui il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Suprema Corte. Il deposito effettuato oltre tale termine determina l’improcedibilità del ricorso, che assorbe ogni altra questione e non richiede l’esame dei motivi. L’improcedibilità può essere rilevata anche su eccezione della parte controricorrente. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’autovettura, aveva rifornito il veicolo presso un distributore e, subito dopo, l’auto si era fermata; la riparazione era stata eseguita presso l’officina della concessionaria. Egli aveva quindi agito davanti al Giudice di pace nei confronti del gestore dell’impianto per ottenere il risarcimento dei danni, imputando l’accaduto al tipo di carburante.

Il convenuto si era costituito, aveva chiamato in causa la società fornitrice del carburante e la compagnia assicuratrice. Il Giudice di pace aveva condannato il gestore al risarcimento, rigettando le domande verso la società e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’assicuratrice. In appello il Tribunale, disatteso l’appello incidentale della società sulle spese, aveva accolto quello principale del gestore, rigettando la domanda risarcitoria dell’attore. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; solo la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione processuale, sollevata dalla controricorrente: la tempestività del deposito del ricorso. Il ricorrente aveva notificato il ricorso a ciascuna delle tre controparti in data 20 dicembre 2021; in applicazione dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., avrebbe dovuto depositarlo in cancelleria entro venti giorni da quella data, a pena di improcedibilità.

Il deposito è invece avvenuto il 15 febbraio 2022, a mezzo posta, con iscrizione in data 22 febbraio 2022: dunque oltre il termine. Il Collegio dà atto che il ricorso non è stato depositato nei venti giorni dalla notifica e che tale circostanza è stata specificamente eccepita dalla parte controricorrente.

La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità del ricorso, che assorbe ogni altro profilo, compresi i due motivi proposti. La decisione non esamina quindi il merito della controversia risarcitoria né il percorso argomentativo dell’appello: la sola causa ostativa di natura processuale esaurisce il giudizio di legittimità.

La Corte condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali. Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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