Ricorso inammissibile per contrasto con giurisprudenza consolidata e abuso del processo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10927 del 25.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che riproponga questioni già ripetutamente decise dalla giurisprudenza di legittimità, senza prospettare argomenti idonei a indurne una revisione. La costante affermazione dell’indirizzo giurisprudenziale rende il motivo privo del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento. L’insistenza per la decisione della causa, in assenza di nuovi argomenti, integra inoltre abuso del processo e giustifica la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 19.12.2023, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate da una Cassa previdenziale professionale a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del professionista iscritto.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura. Il professionista ha resistito con controricorso. Formulata la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente ha insistito per la decisione nel merito, depositando memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

I quattro motivi investono questioni di diritto già più volte esaminate dalla Corte: la legittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione, l’applicabilità dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013, la prescrizione (decennale o quinquennale) del diritto alla ripetizione delle somme trattenute e la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria.

La Corte rileva che tutte le doglianze risultano affatto infondate alla luce di una giurisprudenza costante e consolidata, richiamando numerosi precedenti, tra cui, quanto al primo motivo, le pronunce nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024; quanto al secondo, la n. 20684 del 2024; quanto al terzo, le nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023 e la n. 23257 del 2024; quanto al quarto, le nn. 24255 e 24528 del 2024.

Il Collegio osserva che nemmeno la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha prospettato argomenti idonei a rimeditare l’indirizzo univoco della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.200,00.

Definendosi il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis, la Corte ravvisa i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., costituendo manifesto abuso del processo chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti, con ulteriore condanna di euro 2.500,00 in favore della controparte e versamento di pari somma alla Cassa delle ammende.

Infine, in ragione della declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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