Presunzione bancaria e lavoratore autonomo: prelievi non presuntivi di maggior reddito (Cass. civ. Sez. 5 n. 17039 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dalle movimentazioni bancarie, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, non opera in modo indistinto per tutte le categorie di contribuenti. All’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni di prelevamento conservano valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di reddito di impresa, mentre le operazioni di versamento mantengono tale efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando, con prova non generica ma analitica per ogni versamento, che gli elementi desumibili dalla movimentazione non sono riferibili a operazioni imponibili. Inoltre, grava sul giudice di merito l’onere di considerare l’eventuale incidenza della cointestazione dei conti correnti e di operare lo scomputo delle somme prelevate nel caso di accertamento nei confronti di un lavoratore autonomo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, un libero professionista, un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione maggior reddito da lavoro autonomo in ragione di movimentazioni bancarie non giustificate su conti correnti cointestati con la moglie. Il contribuente impugnava l’atto deducendo, tra l’altro, la violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 e l’illegittima estensione ai liberi professionisti del regime presuntivo previsto per gli imprenditori.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e, sul punto del termine dilatorio, escludeva la nullità dell’atto. La Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la sentenza, affermando che grava sul contribuente l’onere di dimostrare la non riferibilità delle movimentazioni a corrispettivi per prestazioni professionali. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso l’applicabilità dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 agli accertamenti fondati esclusivamente sulle risultanze di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, salva la verifica del contraddittorio ai fini IVA alla luce della c.d. prova di resistenza delineata dalle Sezioni Unite n. 21271 del 25 luglio 2025. Ha quindi ritenuto infondato il primo motivo, non rilevando che l’ultimo colloquio con l’Ufficio risalisse a pochi giorni prima della notifica, atteso che il ricorrente non aveva chiarito natura ed esito di tale incontro.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura del contribuente. Ha ricordato che l’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 — nel testo modificato dalla legge n. 311/2004 — esprime una presunzione relativa per cui i versamenti su conto corrente, ove non dichiarati, costituiscono ricavi occulti. Tuttavia, alla luce della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito di impresa, attesa la peculiarità dell’attività del lavoratore autonomo, caratterizzata dalla preminenza del lavoro proprio e dalla fisiologica promiscuità di entrate e spese professionali e personali.
La Corte ha inoltre richiamato la successiva Corte costituzionale n. 10/2023, la quale ha chiarito che il contribuente può superare la doppia presunzione anche con la prova contraria presuntiva, eccependo l’incidenza percentuale dei costi relativi da detrarre dall’ammontare dei prelievi. Ha quindi censurato la motivazione della CTR per non aver scomputato i prelevamenti dai conti e per non aver considerato l’eventuale incidenza della cointestazione con il coniuge.
Sono stati invece dichiarati inammissibili il terzo e il quarto motivo. Il terzo, in materia di sanzioni, per genericità dell’atto di appello, essendo onere del ricorrente riportare per intero o per estratto l’atto impugnato. Il quarto, in quanto il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è denunciabile in caso di doppia conforme, incombendo al ricorrente l’onere di allegare che le due decisioni si fondino su ragioni diverse.
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Nota della Redazione
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