Decreto di revoca dell’apertura della liquidazione del patrimonio non ricorribile in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 11451 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3/2012, il ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato in sede di reclamo è ammissibile solo se il tribunale, in composizione collegiale, ha accolto o respinto nel merito la domanda del debitore, sussistendo in tal caso i caratteri della decisorietà e della definitività. È invece inammissibile il ricorso proposto contro il decreto che, accogliendo il reclamo, revoca l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio per la ritenuta mancanza di un requisito di ammissibilità della domanda, come quello previsto dall’art. 14 ter, comma 5, legge n. 3/2012. Tale provvedimento, non decidendo sui contrapposti diritti soggettivi, non preclude la reiterabilità della domanda e non è suscettibile di passaggio in giudicato.
Il Fatto
Il tribunale aveva aperto, su istanza del debitore, la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 ter legge n. 3/2012. Il Fallimento di una società creditrice propose reclamo, che il tribunale accolse, revocando il decreto di apertura. Il giudice del reclamo ritenne sussistente un atto in frode ai creditori e, in ogni caso, la violazione dell’art. 14 ter, comma 5, per omessa indicazione di una causa risarcitoria pendente di valore rilevante, omissione che non consentiva di ricostruire compiutamente il patrimonio del debitore.
Il debitore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 ter e 14 quinquies legge n. 3/2012 e contestando sia la configurabilità dell’atto in frode sia l’autonoma violazione dell’obbligo informativo. Il liquidatore della procedura ha aderito ai motivi; il Fallimento e l’I.N.P.S. hanno resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il ricorso sotto il profilo dell’ammissibilità, ritenendolo inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività. Il decreto impugnato, pur emesso in accoglimento del reclamo di un creditore, si fondava sull’accertata inammissibilità della domanda di accesso alla procedura, per violazione dell’art. 14 ter, comma 5, legge n. 3/2012.
Il Collegio ha ricostruito la distinzione tra i provvedimenti che decidono nel merito e quelli che si arrestano alla fase dell’inammissibilità. Solo i primi, resi all’esito di un procedimento in contraddittorio, incidono sui contrapposti diritti soggettivi con l’efficacia del giudicato. I secondi, invece, non definiscono la situazione di sovraindebitamento e non impediscono al debitore di presentare una nuova domanda.
La Corte ha richiamato i propri precedenti sul punto, tra cui Cass. n. 30529 del 2024, Cass. n. 28013 del 2022, Cass. n. 22797 del 2023 e Cass. n. 4451 del 2018, nonché, con riguardo ai decreti che confermano l’inammissibilità della proposta, Cass. n. 1869 del 2016, Cass. n. 20917 del 2017, Cass. n. 6516 del 2017, Cass. n. 27301 del 2022, Cass. n. 4500 del 2018 e Cass. n. 30534 del 2018.
Su questa linea, la Corte ha ritenuto che il provvedimento che accoglie il reclamo avverso il decreto di apertura della procedura di liquidazione, per la mancanza di un requisito di ammissibilità, non sia suscettibile di ricorso per cassazione, richiamando anche Cass. n. 2461 del 2022. L’inammissibilità ha travolto anche il ricorso incidentale proposto dal liquidatore, qualificato ex lege come tale, con conseguente condanna di entrambi alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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