Interruzione del processo e riassunzione: la nullità della notifica non estingue l’appello (Cass. civ. Sez. II n. 11505 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile, una volta dichiarata l’interruzione, la riassunzione si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria nel termine di sei mesi previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., restando distinto il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius. Il termine perentorio riguarda solo il deposito, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, la successiva fissazione di un ulteriore termine per il ripristino del contraddittorio risponde unicamente alle regole della vocazione in giudizio. Ne consegue che il vizio della notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., entro un termine perentorio, anche se sia già decorso il termine dell’art. 305 cod. proc. civ.; solo il mancato rispetto di tale termine determina l’estinzione del giudizio.
Il Fatto
Alcuni privati convennero in giudizio le Amministrazioni statali davanti al Tribunale di Cagliari per ottenere l’accertamento negativo della natura demaniale di uno stagno sito in un Comune della Sardegna. Il Tribunale accolse la domanda, affermando la natura non demaniale del bene.
Le Amministrazioni soccombenti proposero appello. Nel corso del gravame, il difensore degli originari attori apprese del decesso di uno degli appellati e dichiarò l’evento interruttivo ex art. 300 cod. proc. civ.; nel frattempo l’Avvocatura notificò un atto di riassunzione in prevenzione, poi vanificato dal decreto con cui la Corte d’appello dichiarò l’interruzione. Seguì un secondo ricorso per riassunzione, con notifica contestata perché eseguita a un civico diverso da quello di residenza di una erede. La Corte d’appello di Cagliari respinse l’eccezione di estinzione e, nel merito, riformò la sentenza di primo grado affermando la demanialità del bene.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Suprema Corte affronta anzitutto la questione processuale, ritenuta di potenziale rilievo nomofilattico. Il collegio esamina il primo motivo, con cui i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 299, 300, 303, 304, 305 e 307 cod. proc. civ. e l’omessa declaratoria di estinzione del giudizio di secondo grado per mancata rituale riassunzione nei confronti di una delle eredi.
La Corte ritiene condivisibile la prima parte della motivazione della Corte territoriale: il ricorso in riassunzione preventiva era stato vanificato dal decreto presidenziale che aveva dichiarato l’interruzione. L’attenzione va quindi spostata sul periodo successivo alla dichiarazione interruttiva, nel quale, a seguito del ricorso in riassunzione, era stata fissata la nuova udienza.
Il principio applicato è che, in caso di processo interrotto, la riassunzione è tempestiva se il ricorso è depositato in cancelleria nel termine di sei mesi dell’art. 305 cod. proc. civ.. Qualora l’atto e il decreto di fissazione non siano stati regolarmente notificati, il giudice non può dichiarare l’estinzione, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., come affermato da Sez. 2, n. 16982 del 14 giugno 2023. Il termine dei sei mesi riguarda solo il deposito: una volta perfezionatasi la riassunzione, la fissazione di un ulteriore termine per il ripristino del contraddittorio risponde alle sole esigenze della vocazione in giudizio.
Quanto alla notifica contestata, la Corte rileva che i giudici d’appello hanno reputato corretta la procedura a mezzo posta presso l’indirizzo indicato, richiamando un arresto secondo cui è sufficiente individuare la residenza con la via e il numero civico, essendo irrilevante l’erronea indicazione dell’interno o del piano (Sez. 5, n. 22983 del 17 agosto 2021). Tale massima, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie: la notifica è stata eseguita presso un numero civico diverso da quello di residenza, ossia un ingresso differente di un immobile differente. La notifica doveva dunque ritenersi nulla, in mancanza di sanatoria, non essendosi la parte costituita né essendo stata provata la ricezione dell’avviso di giacenza nel relativo ufficio postale, non bastando la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa (Sez. Un. n. 10012 del 15 aprile 2021; Sez. 5, n. 26593 dell’11 ottobre 2024).
Tale nullità non comporta però l’estinzione del gravame. Perfezionatasi la riassunzione con il tempestivo deposito, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il cui mancato rispetto determina l’estinzione (Sez. 2, n. 30802 del 6 novembre 2023; Sez. 1, n. 6921 dell’11 marzo 2019). La Corte d’appello, in presenza di una riassunzione ritualmente perfezionatasi verso tutte le parti tranne una, avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per integrare il contraddittorio e solo in caso di inottemperanza dichiarare l’estinzione. Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento degli altri; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.