Acquisizione sanante: ricorso esperibile solo dopo il provvedimento conclusivo (Cass. civ. Sez. I n. 10078 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 il privato non può proporre ricorso avverso la mera comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ancorché contenente la stima provvisoria dell’indennizzo, essendo consentita l’impugnazione del solo provvedimento definitivo di acquisizione. Il provvedimento acquisitivo costituisce condizione dell’azione per la domanda di determinazione dell’indennità: la sua sopravvenienza in corso di giudizio è rilevabile in ogni stato e grado, compreso quello di legittimità, fino al termine della discussione orale. Il termine perentorio di cui all’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011 non è applicabile alla contestazione dell’indennizzo determinato ex art. 42-bis, restando esperibile l’azione nel termine ordinario di prescrizione.
Il Fatto
Un’area nel Comune di Comacchio era stata oggetto di occupazione di urgenza a seguito di deliberazioni di giunta comunale risalenti al 1979 e al 1980, poi prorogate. Il terreno veniva acquistato nel 2005 da una società incorporata per fusione. La società proprietaria agiva in via restitutoria con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., ottenendo l’accoglimento in primo grado con ordinanza di restituzione.
In appello, la Corte territoriale dichiarava cessata la materia del contendere per l’intervenuto provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Prima dell’adozione di tale provvedimento, l’ente competente aveva comunicato l’avvio del procedimento con stima provvisoria, e la società aveva proposto ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. per la determinazione dell’indennità. La Corte d’appello dichiarava inammissibile quel ricorso: la domanda era stata proposta dopo il semplice avvio del procedimento e, pur dopo l’adozione del provvedimento acquisitivo, la società aveva dichiarato di non volerlo impugnare. Avverso l’ordinanza la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione strutturale tra espropriazione ordinaria e acquisizione sanante. Nel procedimento ordinario si distingue la determinazione provvisoria dell’indennità da quella definitiva; il termine di trenta giorni di cui all’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 ha natura dilatoria, mentre quello di cui all’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011 ha natura perentoria e decorre dalla notifica del decreto di esproprio o della stima peritale successiva.
Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 21225 del 2019, Cass. n. 3074 del 2018, Cass. n. 28791 del 2018), la Corte ribadisce che nel procedimento ordinario non può dichiararsi improponibile l’opposizione alla stima proposta prima della scadenza del termine dilatorio, dovendosi riconoscere all’espropriato la facoltà di adire il giudice anche prima della stima definitiva, in coerenza con il principio affermato da Corte cost. n. 67 del 1990.
Tali principi, però, non sono esportabili nell’acquisizione sanante. L’art. 42-bis configura un procedimento espropriativo semplificato ed eccezionale che assorbe in sé la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio: in un unico atto si rinvengono il trasferimento della proprietà e la determinazione definitiva dell’indennità (Cass. Sez. Un. n. 22096 del 2015, Cass. Sez. Un. n. 6526 del 2019). Da qui la regola: non è consentito impugnare la mera comunicazione di avvio con stima provvisoria, ma solo il provvedimento definitivo.
La Corte riconosce che la Corte d’appello aveva correttamente escluso l’impugnabilità dell’atto di avvio, ma non ha tenuto conto della sopravvenuta produzione in giudizio del successivo provvedimento di acquisizione sanante. Quest’ultimo, come il decreto di esproprio, costituisce condizione dell’azione: la sua sopravvenienza è rilevabile in ogni stato e grado, fino alla discussione orale (Cass. n. 3817 del 2016, Cass. n. 11261 del 2016). Il secondo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del primo e del terzo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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