Doppia conforme e onere di indicare le ragioni delle decisioni (Cass. civ. Sez. I n. 12380 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado, opera la preclusione di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che grava sul ricorrente l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, al fine di dimostrarne la diversità. L’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve inoltre riferirsi a un preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico, non a questioni o argomentazioni difensive. La motivazione è sindacabile solo per il mancato rispetto del minimo costituzionale, salva restando l’inammissibilità, per difetto di interesse, dell’impugnazione che investa la motivazione sul merito resa ad abundantiam dopo una statuizione di inammissibilità.

Il Fatto

Un Comune propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto il suo appello, confermando la decisione del Tribunale di Benevento. Quest’ultima aveva a sua volta respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato al Comune il pagamento, in favore di un consorzio di smaltimento rifiuti in liquidazione, della somma di euro 63.986,56 a titolo di quota di contributi per il ripianamento dei disavanzi emersi negli anni 2007 e 2009.

Il consorzio resiste con controricorso. La questione approda in cassazione sui profili relativi alla qualificazione del debito consortile e ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a sei motivi. Il primo e il terzo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che ricorre un’ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., sicché era onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per dimostrarne la diversità e sottrarsi alla regola preclusiva. Tale onere non è stato assolto.

In ogni caso, il Collegio ribadisce che l’omesso esame di un fatto decisivo deve riferirsi a un preciso accadimento in senso storico-naturalistico, non a mere questioni o argomentazioni. Sono pertanto inammissibili le censure che investono l’omessa considerazione di un’argomentazione difensiva, come avvenuto nel caso di specie.

Il secondo motivo, prospettato sotto il paradigma della motivazione apparente, è dichiarato infondato. La Corte di appello ha ritenuto che il debito del Comune risultasse dal rapporto associativo e che le delibere consortili di approvazione dei bilanci e di riparto dei disavanzi, non impugnate, costituissero il titolo della pretesa. Da ciò l’irrilevanza della questione sulla mancata fruizione del servizio. Una simile motivazione supera il vaglio di legittimità, rispettando il minimo costituzionale richiesto.

Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili: il primo si risolve in una generica critica alla valutazione probatoria, riservata al giudice del merito; il secondo non si confronta con la ratio decidendi, incentrata sulla vincolatività delle delibere non impugnate.

Anche l’ultimo motivo è inammissibile. La questione sull’art. 194 t.u. enti loc. è stata ritenuta tardiva e, comunque, la motivazione aggiuntiva sul merito non è sindacabile dal ricorrente, per difetto di interesse, dopo una statuizione di inammissibilità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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