Assicurazione marittima, abbandono nave e azione di avaria: identità di petitum (Cass. civ. Sez. III n. 15028 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione marittima della nave, in caso di perdita totale del bene, la domanda diretta a ottenere dall’assicuratore il pagamento dell’indennità a titolo di avaria non è nuova, agli effetti dell’art. 345 cod. proc. civ., rispetto a quella fondata sull’abbandono della nave ex art. 540 cod. nav., poiché, ferma l’identità del petitum, essa trae origine dai medesimi presupposti di fatto e non introduce un nuovo tema di indagine. L’atto di abbandono deve essere notificato dal proprietario assicurato nel termine di quattro mesi ex art. 543, comma primo, cod. nav.; la sua validità è accertata nel giudizio instaurato a seguito della contestazione dell’assicuratore. Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, ai sensi dell’art. 523, comma secondo, cod. nav., l’assicurazione risponde se il sinistro si verifica durante il percorso coperto, e l’onere della prova dell’influenza del cambiamento sull’evento grava sull’assicuratore, trattandosi di fatto impeditivo.
Il Fatto
La società armatrice stipulava con la società di leasing un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un’imbarcazione e, successivamente, ne assicurava la copertura con il mercato assicurativo londinese, con clausola di vincolo in favore della concedente. Un’appendice di polizza estendeva la copertura a “un viaggio transatlantico ai Caraibi e ritorno”.
Nel corso della navigazione di rientro verso il Mediterraneo l’imbarcazione affondava nel Nord Atlantico. La proprietaria e la società armatrice notificavano all’assicuratore l’atto di abbandono, che veniva respinto. La società conveniva in giudizio gli assicuratori per ottenere il pagamento dell’indennizzo. Il Tribunale rigettava la domanda per inoperatività della polizza; la Corte d’appello accoglieva il gravame. La compagnia ricorreva in cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per deposito in forma analogica di copia di atto notificato telematicamente. Il motivo è disatteso: l’attestazione di conformità con firma autografa del difensore, unita alla valutazione complessiva degli atti, esclude dubbi sulla conformità della copia all’originale digitale e la sanzione di improcedibilità resta ricollegata alla sola inosservanza del termine di costituzione.
Sul primo e sul secondo motivo, la Corte conferma la qualificazione operata dal giudice d’appello. Il Tribunale non aveva definito in modo espresso la natura della domanda, decidendo in base alla ragione più liquida. Le due azioni — abbandono e avaria — sono distinte, ma in caso di perdita totale perseguono il medesimo risultato. La domanda di indennizzo, formulata senza richiamare espressamente l’abbandono, costituisce precisazione di quella originaria, non domanda nuova.
Il terzo motivo è respinto: l’atto di abbandono era stato sottoscritto anche dalla proprietaria e, per effetto della cessione dei diritti del 20.7.2012, la società attrice era divenuta titolare della pretesa, senza alcuna sostituzione processuale. Il quarto motivo è infondato: il sinistro risale al 10.5.2011 e l’atto di abbandono è stato notificato il 6.9.2011, entro il termine di quattro mesi; l’atto di cessione del 2012 è estraneo alla decadenza. Il quinto motivo è infondato, poiché la partecipazione del precedente proprietario non è necessaria, essendo cessato ogni suo interesse. Infine, i motivi dal sesto al nono sono respinti: la genericità delle indicazioni dell’appendice di polizza non consente di configurare una rotta predeterminata né una deviazione; l’art. 523, comma secondo, cod. nav. pone a carico dell’assicuratore la prova dell’influenza del cambiamento; la generica nozione di fatto notorio adottata dal giudice d’appello non integra ratio decidendi. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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