Servitù per destinazione del padre di famiglia e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 12782 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c. muovendo dalla premessa che l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito sia erroneo scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito ed è, pertanto, inammissibile. L’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa a ottenere una nuova pronuncia sul fatto, è estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità. Il presidente di sezione o il consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata non è incompatibile a far parte, ed eventualmente a essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La proposta non ha funzione decisoria e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma di riesame della proposta stessa.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fondo identificato come mappale 585 sub 1, ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha accolto la domanda della controricorrente, proprietaria del fondo dominante mappale 188, dichiarando l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio costituita per destinazione del padre di famiglia.

I due terreni erano appartenuti a un unico proprietario; erano poi divenuti di proprietà, rispettivamente, dei ricorrenti per atto di compravendita e della controricorrente per decreto di trasferimento emesso in esito a una procedura esecutiva. La Corte di Appello, controversi l’uso del passaggio da parte dell’originario proprietario e l’esistenza di opere apparenti destinate al passaggio, ha ritenuto dimostrati entrambi in forza delle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado e delle fotografie allegate alla relazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà preliminarmente atto che, a seguito della pubblicazione delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte, ed eventualmente a essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti di riesame e controllo sulla proposta stessa.

Nel merito, il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte di Appello ha accertato l’esistenza di opere apparenti specificamente destinate all’esercizio del passaggio: un cancello a chiusura dell’ingresso carraio, l’apertura nella linea di confine tra i due mappali nella parte di fronte a quell’ingresso, con la restante parte recintata, la pavimentazione in autobloccanti che dall’ingresso si estendeva oltre il confine, l’interclusione del fondo della controricorrente e la prosecuzione della pavimentazione nel tragitto verso il ricovero degli attrezzi.

Il giudice di merito ha inoltre valutato le dichiarazioni dei testi, che avevano solo escluso di aver visto l’originario proprietario transitare per quel passaggio. Ha osservato che, a fronte di quanto accertato sullo stato dei luoghi, tali dichiarazioni non erano rilevanti, perché il non avere visto il transito non significa che la servitù non esista.

La Corte di cassazione individua la struttura argomentativa sottesa alla dedotta violazione dell’art. 1061 c.c.: poiché il giudice di merito ha accertato fatti che si assumono erronei, allora sarebbe stata violata la norma giuridica. Tale struttura scambia il ruolo della Corte per quello di una terza istanza di merito. È inammissibile l’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa a ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 24148 del 25 ottobre 2013, dalle Sezioni Unite n. 34476 del 27 dicembre 2019 e da Sez. I n. 5987 del 4 marzo 2021.

Il ricorso è dunque rigettato. Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità e la Corte ha deciso in conformità alla proposta, trova applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. I ricorrenti sono condannati al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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