Retribuzione feriale e voci accessorie: computo mensile dell’effetto dissuasivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13045 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione spettante per il periodo di ferie comprende tutte le voci retributive che, per la loro natura e la loro corrisponsione stabile e continuativa, concorrono a formare il normale corrispettivo del lavoro; il relativo computo va accertato in concreto, con riguardo alle concrete modalità di erogazione. L’effetto dissuasivo connesso al mancato inserimento di tali voci nella base di calcolo va valutato con riferimento alla retribuzione mensile, non a quella annuale. In tema di prescrizione, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come conformato dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità; pertanto, per tutti i diritti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della predetta legge, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.

Il Fatto

I lavoratori, dipendenti di una società di trasporto ferroviario, hanno chiesto al giudice del lavoro l’accertamento del proprio diritto a includere alcune voci retributive — l’indennità di assenza dalla residenza, l’indennità scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità e l’indennità di utilizzazione professionale — nella base di computo della retribuzione feriale, con condanna della datrice di lavoro alle differenze retributive.

Il Tribunale ha accolto la domanda, respingendo l’eccezione di prescrizione. La Corte d’Appello ha rigettato il gravame della società, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza, e la società ha presentato istanza di decisione.

La Motivazione della Corte

I motivi — esaminati congiuntamente per connessione — sono stati ritenuti infondati alla luce dei precedenti già espressi dalla Corte sulle identiche questioni, con integrale rinvio ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Il Collegio richiama in particolare le pronunzie relative alle società TRENORD e TRENITALIA (Cass. n. 13932/2024; Cass. n. 13972/2024).

Sul primo punto la ricorrente ha sostenuto la necessità di una comparazione anno per anno, per verificare il potenziale effetto dissuasivo del mancato computo delle voci contestate. La tesi è stata respinta: la Corte ha già motivatamente affermato che l’incidenza dell’effetto dissuasivo va valutata con riguardo alla retribuzione mensile e non a quella annuale, e la ricorrente non ha offerto ragioni per discostarsi da tale convincimento.

Quanto al dies a quo della prescrizione dei crediti retributivi, la Corte richiama il principio già affermato: il rapporto a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che, per tutti i diritti non prescritti al momento dell’entrata in vigore di quella legge, il termine decorre, a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il secondo motivo, estraneo alla proposta di definizione accelerata, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente, invece di indicare in cosa consistesse la violazione dei criteri di ermeneutica negoziale, ha contrapposto una propria lettura degli accordi conciliativi. La Corte territoriale aveva offerto un’interpretazione plausibile, escludendo che le voci da computare nella retribuzione feriale rientrassero nella res controversa e dunque nella materia conciliata. Il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale non può scadere nel controllo di merito, poiché l’accertamento della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice del merito.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. La Corte ha escluso l’applicazione del regime sanzionatorio dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., poiché l’ordinanza decide anche su un motivo estraneo alla proposta di definizione accelerata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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