Polizza vita, dovere di avviso e clausola nulla: la Cassazione sul risarcimento (Cass. civ. Sez. III n. 14029 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assicuratore che predisponga unilateralmente una clausola contrattuale nulla, idonea a ingenerare nel contraente il ragionevole affidamento su un termine di prescrizione più lungo di quello legale, e che non adempia all’obbligo di informare la controparte delle variazioni normative incidenti sulle condizioni contrattuali, viola gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. Il dovere di buona fede oggettiva, quale criterio di interpretazione del contratto ex art. 1366 cod. civ., impone di non suscitare falsi affidamenti né di speculare su di essi. La predisposizione di una clausola nulla e la successiva eccezione di prescrizione fondata su quella stessa nullità integra una pratica commerciale scorretta ex art. 20 cod. cons., con conseguente responsabilità risarcitoria dell’assicuratore.

Il Fatto

Gli eredi di un contraente, unici beneficiari di una polizza vita stipulata con una società assicurativa, hanno chiesto il pagamento dell’indennizzo assicurativo e il risarcimento dei danni. Il Tribunale adito ha condannato la compagnia al solo risarcimento per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, avendo questa omesso di comunicare che il termine di prescrizione del diritto alla liquidazione era di due anni, e non di dieci come indicato nella nota informativa della polizza.

In accoglimento dell’appello della società, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato anche la domanda risarcitoria. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e delle norme sull’interpretazione del contratto predisposto unilateralmente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato principio secondo cui l’obbligo di buona fede oggettiva costituisce autonomo dovere giuridico, espressione del generale principio di solidarietà sociale, applicabile sia in ambito contrattuale sia extracontrattuale. Esso impone un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio. Nell’adempimento contrattuale il debitore è sempre tenuto a rispettarlo, a prescindere dal tenore delle clausole.

La buona fede opera, in particolare, come regola di comportamento, come criterio di interpretazione ex art. 1366 cod. civ. e come criterio di determinazione della prestazione dovuta. Nel contratto concluso su modulo unilateralmente predisposto trovano inoltre applicazione l’interpretatio contra stipulatorem ex art. 1370 cod. civ. e l’art. 35 cod. cons., che impone clausole chiare e comprensibili e, in caso di dubbio, l’interpretazione favorevole al consumatore.

La Corte rileva che la sentenza impugnata ha disatteso tali principi. Il giudice di merito, richiamando un precedente di legittimità in tema di mancato avviso dell’approssimarsi del termine prescrizionale, ha ritenuto insussistente ogni obbligo informativo. Ma quel precedente è inconferente: la violazione contestata non attiene alla richiesta di comunicazione del termine, bensì all’impossibilità di rispettare, per il mutare della normativa sulla prescrizione, le condizioni unilateralmente predisposte, nelle quali la compagnia si era impegnata a non eccepire la prescrizione stessa. Eccezione poi opposta agli eredi, facendo valere la nullità della clausola da essa stessa ideata.

La Corte esamina poi la clausola contrattuale che prevede specifici obblighi informativi in ordine alle variazioni normative incidenti sulle condizioni del contratto, la cui portata il giudice di merito ha omesso di considerare. Quanto al Codice del consumo, la Corte afferma che l’elenco dei comportamenti scorretti non è un numerus clausus e che la pratica di apporre una clausola nulla, in grado di orientare ingannevolmente il consumatore verso quel prodotto, può integrare una pratica ingannevole ex art. 21 cod. cons., con conseguente inadempimento e responsabilità risarcitoria.

Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati; la sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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