Motivazione apparente in appello tributario se manca l’esame dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 14028 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la sentenza di appello che si limiti a richiamare la decisione di primo grado, riportandone stralci, senza esaminare gli specifici motivi di impugnazione, è affetta da motivazione meramente apparente. Il vizio ricorre quando il giudice, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, sesto comma, Cost., omette di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto e l’iter logico seguito. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, superato solo se la motivazione è totalmente mancante o appunto solo apparente. Il vizio è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato gli appelli dell’Agenzia delle entrate, confermando le decisioni di primo grado che avevano accolto il ricorso della contribuente e annullato l’avviso di accertamento INVIM notificato nel 1994.
Avverso tali sentenze l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La contribuente si è costituita eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, per mancata allegazione dei fascicoli di parte e degli atti su cui si fonda l’impugnazione e per assenza di mandato all’Avvocatura dello Stato. La questione decisiva riguarda la nullità delle sentenze di appello per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i due ricorsi in quanto relativi allo stesso avviso di accertamento, esamina anzitutto le eccezioni preliminari della contribuente e le ritiene infondate. Quanto al mandato, ricorda che in tema di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato non è necessario uno specifico mandato per i singoli giudizi, né la produzione del provvedimento autorizzativo, escludendo gli artt. 1 e 45 r.d. n. 1611 del 1933 che l’Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato. Richiama in proposito Sez. II, ordinanza n. 21557 del 2018 e Sez. I, sentenza n. 6228 del 2013.
Quanto all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la Corte rileva che la ricorrente ha allegato la copia autentica delle sentenze impugnate, ha richiesto la trasmissione del fascicolo d’ufficio e ha specificamente indicato e trascritto gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda. Il principio di autosufficienza del ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU e non può tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti, rilevando la puntuale indicazione del loro contenuto e della loro presenza nel giudizio di merito (Sez. I n. 12481 del 2022; Sez. Un. n. 8950 del 2022, che richiama la sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 2021 e CEDU Patricolo c. Italia del 2024).
Nel merito, con il primo motivo l’Agenzia deduce la nullità delle decisioni per apparenza della motivazione, in violazione degli artt. 7 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. La Corte, richiamando Sez. I, ordinanza n. 7090 del 2022, ribadisce che il vizio di motivazione meramente apparente si configura quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e in diritto, non specifica le ragioni e l’iter logico seguito e la motivazione risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Nel caso concreto le sentenze impugnate si limitano a richiamare la decisione di primo grado, riportandone stralci, ma non analizzano in alcun modo gli specifici motivi di appello, quali la superficie commerciale, le aree scoperte e lo stato locativo dell’immobile. La decisione di primo grado aveva evidenziato la mancanza di deduzioni dell’Agenzia, non costituita in quel grado, mentre in secondo grado erano state proposte eccezioni specifiche rimaste del tutto prive di risposta. La Corte accoglie pertanto il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori e cassa con rinvio alla CGT di secondo grado della Puglia.
Nota della Redazione
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