Opposizione allo stato passivo: specificità dell’opposizione e omessa pronuncia sugli interessi (Cass. civ. Sez. I n. 15913 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’opposizione allo stato passivo, l’art. 99 legge fall., che impone a pena di decadenza l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti, non obbliga l’opponente a produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione. Richiede però che tali documenti siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione. Il ricorso che si limiti a un riferimento generico a una tabella non esaminata dal CTU difetta di autosufficienza e di specificità ed è inammissibile. Il giudice di merito che ometta di pronunciare sulla domanda di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, ritualmente proposta, incorre in omissione di pronuncia, con conseguente cassazione del decreto impugnato.
Il Fatto
Una professionista proponeva istanza di insinuazione al passivo di un fallimento per un credito di importo complessivo di € 190.880,97, a titolo di corrispettivo per attività di consulenza fiscale e tributaria svolta a favore della società fallita negli anni dal 2003 al 2016.
Il Giudice delegato rigettava l’istanza per difetto di prova dell’attività svolta e per prescrizione del credito. Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., ammetteva la ricorrente al passivo solo per importi ridotti, condividendo l’intervenuta prescrizione del credito anteriore al 2010 e riconoscendo la prova dell’attività solo per il periodo 2010-2016. Avverso il decreto la ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’intimata non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 116 e 210 c.p.c. e dell’art. 99 L.F., per avere il Tribunale deciso l’opposizione senza considerare la documentazione prodotta in sede di verifica dello stato passivo. La Corte lo dichiara inammissibile.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 99 legge fall. non comporta l’onere di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione. Esige unicamente che essi siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo, sui quali il creditore dimostri di voler fondare la pretesa anche nel giudizio di impugnazione. Sono citati Cass. n. 12548 del 2017, Cass. n. 5570 del 2018 e Cass. n. 9593 del 2021.
Nel caso concreto la ricorrente si era limitata a dedurre che il giudice non aveva esaminato i documenti prodotti, senza precisare quali fossero, facendo generico riferimento a una tabella imprecisata nel contenuto. Il ricorso difetta quindi di autosufficienza e specificità.
Il secondo motivo, fondato, denunciava la violazione degli artt. 1, 2, 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 in relazione all’art. 2233 c.c. e agli artt. 93-97 L.F., per avere il Tribunale omesso di pronunciare sugli interessi moratori dovuti ex lege. La Corte rileva che il decreto non si è pronunciato sulla richiesta e che la ricorrente ha dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, di averla formulata anche nel ricorso ex art. 98 L.F.
Il decreto è pertanto cassato limitatamente al secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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