Terzo e usucapione del bene confiscato: onere dell’incidente di esecuzione (Cass. civ. Sez. II n. 6530 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, il terzo che non abbia partecipato al relativo procedimento e che assuma di aver usucapito il bene, senza che l’usucapione sia stata accertata in sede civile, deve preliminarmente chiedere ed ottenere la revoca della confisca in sede di incidente di esecuzione, dimostrando la propria buona fede davanti al giudice della prevenzione o dell’esecuzione. Solo dopo l’eventuale revoca della confisca può adire il giudice civile per il definitivo accertamento del proprio diritto. Ne deriva la preclusione dell’accertamento in sede civile dei pretesi diritti di proprietà sul bene confiscato, che contrasti con la confisca definitiva e con le connesse finalità pubblicistiche, prevalenti su quelle private non fatte valere con la revoca nel giudizio di prevenzione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una confisca di prevenzione disposta nel 1984, quale misura patrimoniale, su un terreno identificato come particella 1457 del foglio 47 del NCT del Comune di Palermo. La porzione di circa 4 are della stessa particella era stata acquistata nel 1972 dall’originaria attrice con atto pubblico e da lei posseduta e recintata, con la realizzazione di box auto e della casa di abitazione del figlio.

Solo nel 2007 l’Amministrazione finanziaria, constatata una maggiore estensione catastale della particella confiscata, ordinava alla proprietaria il rilascio della porzione occupata. L’incidente di esecuzione promosso davanti al Tribunale penale, sezione misure di prevenzione, per ottenere la revoca parziale della confisca veniva respinto, con decreto confermato in via definitiva dalla Cass. pen. n. 49346 del 17.11.2009. Il giudizio civile promosso dagli eredi veniva dichiarato improcedibile in primo grado e l’appello era rigettato dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 784/2019.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, tutti incentrati sulla motivazione dell’improcedibilità. Anzitutto dichiara inammissibili, ex art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., il secondo ed il terzo motivo nella parte in cui denunciano il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per l’esistenza di una doppia pronuncia conforme di merito.

Nel merito, la Corte ritiene fondato il rilievo dei ricorrenti circa l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 55 del d.lgs. n. 159/2011: l’art. 117 del medesimo decreto escludeva l’applicazione del libro I ai procedimenti nei quali la proposta fosse già stata formulata, e nella specie il procedimento di prevenzione si era concluso ancor prima dell’entrata in vigore del codice antimafia. Il rilievo, però, non incrina la residua motivazione, che la Corte corregge ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il Collegio fa proprio l’orientamento consolidato secondo cui il terzo che non abbia partecipato al procedimento e che accampi l’usucapione non ancora accertata in sede civile ha l’onere di chiedere in sede di incidente di esecuzione la revoca della confisca, sul presupposto del possesso ultraventennale, prima di adire il giudice civile. Richiama Cass. pen. n. 26346 del 2019 e Cass. pen. n. 41428 del 2018, nonché il principio dell’art. 676 cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a disporre la restituzione all’avente diritto, con intervento del giudice civile solo ove emerga una controversia sulla proprietà.

La Corte richiama inoltre Cass. ord. n. 17813 del 2024, che ha affermato il medesimo principio, e l’orientamento per cui al titolare formale del diritto reale, rimasto estraneo al procedimento, è data facoltà di proporre incidente di esecuzione a condizione della buona fede e dell’anteriore trascrizione del titolo (Cass. civ. ord. n. 17437 del 2024).

Esclusa la revoca della confisca, il cui decreto è divenuto definitivo, e risultando che l’originaria attrice era stata posta in condizione di tutelare il proprio diritto e di dimostrare la buona fede, la Corte giudica precluso l’accertamento in sede civile dei pretesi diritti sulla porzione di 4 are. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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