Autosufficienza del ricorso e giudicato esterno su domanda subordinata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15981 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza posto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, per i quali la Corte è giudice del fatto processuale: l’esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti resta subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità del codice di rito, non derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità. La parte non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali posti a base dell’errore e di trascrivere nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo ammesso il mero rinvio per relationem. La domanda subordinata proposta in grado di appello resta inoltre travolta dal giudicato esterno formatosi sul rigetto integrale della domanda del pregresso giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, già lettrice di lingua straniera e poi inquadrata come collaboratore esperto linguistico, aveva ottenuto nel 1998 un verbale di conciliazione che riconosceva la natura a tempo indeterminato del rapporto ab origine con l’Università e una retribuzione parametrata a quella del professore non di ruolo di scuola media superiore sino al 31 ottobre 1993. Applicata la disciplina dettata per i CEL e riconosciuto un trattamento inferiore, la lavoratrice aveva instaurato nel 2002 un nuovo giudizio, definito con sentenza della Corte d’Appello del 2007 e, in sede di legittimità, con sentenza del 2013.

Nel giudizio introdotto nel 2016 la ricorrente ha riproposto la domanda di trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data della prima assunzione, e in via subordinata il ricalcolo dell’assegno ad personam ex art. 26, comma 3, legge n. 240/2010. La Corte d’Appello di Bari ha dichiarato il ricorso inammissibile per giudicato esterno e tardiva la domanda subordinata. Ricorre per cassazione la lavoratrice con tre motivi; resiste l’Università.

La Motivazione della Corte

La Corte d’Appello aveva scrutinato la censura di omessa pronunzia sul punto, disattendendola sul rilievo che il primo giudice aveva puntualmente affrontato la questione, rilevandone l’ininfluenza rispetto al thema decidendum e la mancata corrispondenza con le pretese avanzate, poiché la ricorrente aveva espressamente escluso l’operatività dell’art. 26, comma 3, legge n. 240/2010 sin dall’atto introduttivo. È proprio su tale rilievo, che costituisce la ratio decidendi, che la Corte suprema rileva la mancanza di adeguata e ammissibile censura.

Il ricorso presuppone l’esame diretto di atti processuali non trascritti nelle parti rilevanti, idonei ad attestare la compatibilità della domanda subordinata con l’originario petitum, e non ne indica né localizza il contenuto, come richiesto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Analogamente priva di supporto documentale è la censura sul riconoscimento di debito conseguente all’attribuzione dell’assegno, non essendo la relativa delibera opportunamente localizzata né riportata nel contenuto.

La Corte ribadisce che il requisito di autosufficienza opera anche in caso di denuncia di errores in procedendo, richiamando Cass. S.U. n. 8077/2012: l’esercizio del potere di esame diretto degli atti è subordinato alle regole di ammissibilità del codice di rito. Non è consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e procedere a una verifica degli atti, non alla loro ricerca (Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019).

La pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, ha escluso che tale principio sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore, osservando che l’autosufficienza, se applicata senza eccessivo formalismo, garantisce certezza del diritto e più efficace utilizzo delle risorse.

Ulteriore ragione di inammissibilità discende dall’essere la domanda subordinata comunque travolta dal giudicato esterno conseguente alla sentenza del 2013: il rigetto integrale della domanda del pregresso giudizio disconosceva anche l’adeguamento retributivo che sarebbe derivato dall’art. 26, comma 3, legge n. 240/2010, norma di interpretazione autentica di quanto già previsto dal d.l. n. 2/2004. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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