Insolvenza della società in liquidazione e credito in contenzioso iscritto in bilancio (Cass. civ. Sez. I n. 18012 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di società in liquidazione, l’accertamento dello stato di insolvenza ha ad oggetto una valutazione degli elementi attivi del patrimonio sociale, della loro concretezza ed attualità, al fine di verificare l’idoneità del patrimonio al soddisfacimento integrale dei creditori sociali. Ove l’elemento attivo sia costituito da un credito in contenzioso, il giudice di merito non può prescindere dall’accertamento dell’osservanza, da parte della società, dei criteri generali di prudenza dettati in tema di bilancio dall’art. 2426 n. 8 cod. civ. La valutazione circa la verosimile infondatezza del credito e l’inadeguatezza del fondo rischi attiene ad apprezzamenti di fatto, non sindacabili in sede di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza indicare il fatto storico e la sua decisività, solleciti un nuovo scrutinio di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, in liquidazione, aveva stipulato con la Regione e con un Comune un accordo di programma per investimenti destinati allo sviluppo del territorio. L’accordo veniva interrotto dalla Regione con un piano paesaggistico, dando origine a un contenzioso per restituzioni e risarcimento del danno.

All’esito di un primo arbitrato era stata pronunciata condanna della Regione al risarcimento, ma il lodo veniva dichiarato nullo dalla Corte di cassazione per difetto di arbitrabilità della lite, sul rilievo che la società non poteva vantare un diritto soggettivo ma un mero interesse legittimo. Instaurato un secondo giudizio arbitrale, conclusosi con un secondo lodo di condanna, la Regione chiedeva la restituzione di quanto incassato. Il Tribunale dichiarava il fallimento della società; la Corte di appello rigettava il reclamo. La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nucleo della controversia relativo ai presupposti della dichiarazione di fallimento della società in liquidazione. Muovendo dal principio già espresso in materia (Cass. 16.07.2021 n. 20432), il Collegio ribadisce che l’accertamento dell’insolvenza implica una valutazione della concretezza e attualità degli elementi attivi del patrimonio sociale, per verificarne l’idoneità al soddisfacimento integrale dei creditori.

Sul piano sostanziale, la Corte precisa che, quando l’attivo è costituito da un credito in contenzioso, il giudice deve accertare il rispetto dei criteri generali di prudenza dettati dall’art. 2426 n. 8 cod. civ. in tema di bilancio. La Corte di appello, con motivazione ampia ed esaustiva, ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza statica, valutando la verosimile infondatezza del credito risarcitorio iscritto in bilancio con un inadeguato fondo rischi.

Tale apprezzamento si fonda sul giudizio di sostanziale identità, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, tra il credito azionato nel secondo arbitrato e quello già riconosciuto insussistente in sede di merito e di legittimità. La Corte rileva inoltre che anche il secondo lodo è stato dichiarato nullo dalla Corte di appello di Roma.

Le censure della ricorrente sono dichiarate inammissibili: esse tendono a sollecitare un nuovo scrutinio di matrice fattuale sulla prudenza nella iscrizione del credito, apprezzamento sottratto al sindacato di legittimità. Quanto al secondo motivo, la ricorrente non ha indicato il fatto storico rilevante né la sua decisività, risultando estranea al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono parimenti inammissibili, poiché introducono nel thema decidendum un nuovo argomento, il credito restitutorio verso l’amministrazione finanziaria, mai oggetto di discussione in sede di reclamo. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente alle spese e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato (Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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