Deprezzamento area residua e onere di allegazione nella stima per acquisizione sanante (Cass. civ. Sez. I n. 11658 del 04.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità per acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il giudice è tenuto a un giudizio sul rapporto e non di mera impugnazione dell’atto amministrativo. Il dedotto deprezzamento dell’area residua, con puntuale indicazione dei fatti costitutivi, integra una domanda che il giudice deve esaminare, anche mediante CTU. Il giudizio di opposizione, però, è vincolato al principio della domanda: può concludersi con una statuizione più favorevole all’opponente, ma non può determinare un importo inferiore alla stima definitiva in assenza di domanda riconvenzionale dell’espropriante. Nella determinazione del valore venale del bene non si computa il valore dell’opera pubblica realizzata dalla pubblica amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto opposizione alla stima dell’indennità per l’acquisizione sanante di terreni di sua proprietà, utilizzati per la realizzazione di una strada tangenziale. La Corte d’appello ha escluso dal computo il valore dell’opera, ha ritenuto i terreni non edificabili alla data dell’acquisizione e ha rilevato che il valore accertato dal CTU e quello indicato dal CTP erano in ogni caso inferiori all’importo offerto in sede amministrativa.
Il giudice di merito ha quindi confermato la stima già offerta dal Comune, in difetto di domanda riconvenzionale, ed ha escluso la valutazione del deprezzamento del terreno residuo per asserito difetto di allegazione. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il Comune ha resistito con controricorso, sollevando eccezione di tardività.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di tardività. Il ricorso per cassazione mantiene la propria disciplina processuale anche quando è rivolto avverso un provvedimento pronunciato in unico grado, sicché il termine è quello di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., nella specie rispettato.
Quanto ai primi due motivi, la Corte li ritiene infondati. La Corte d’appello non si è sottratta al dovere di procedere a un giudizio sul rapporto, avendo accertato la natura agricola e non edificabile del terreno: è questa la valutazione essenziale da cui discende la quantificazione dell’indennità. Il giudice di merito ha chiarito le ragioni per cui non ha liquidato un importo diverso da quello offerto dal Comune, poiché sia il CTU sia il CTP erano pervenuti a un computo inferiore e la domanda, proposta dal privato, non consentiva di liquidare una stima minore in mancanza di domanda riconvenzionale dell’espropriante.
È invece fondato il terzo motivo. Il ricorrente aveva allegato l’inutilizzabilità dell’area residua facendo puntuale riferimento ai fatti costitutivi del diritto, ossia la restituzione di parte dell’area e la sua conseguente inutilizzabilità, e aveva chiesto la consulenza tecnica. Da questa era emerso il vincolo strumentale obiettivo tra parte residua e area espropriata, con conseguente carattere di unità economica e funzionale dell’immobile e incidenza negativa del distacco sulla parte residua. Il deficit di allegazione ascritto al ricorrente attinge, in realtà, circostanze rientranti nel giudizio sul rapporto, che il giudice deve accertare anche a mezzo di CTU.
Il quarto motivo è inammissibile, poiché propone censure di merito volte alla revisione del giudizio di fatto sulla edificabilità del terreno. Il quinto motivo è infondato: in tema di indennità per acquisizione sanante, il valore venale del bene va determinato senza computare il valore dell’opera pubblica realizzata dalla pubblica amministrazione. Ne consegue la cassazione sul punto e il rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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