Opposizione al rendiconto fallimentare: onere di comparizione e sanzione ex art. 96 (Cass. civ. Sez. I n. 18576 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di approvazione del rendiconto fallimentare disciplinata dall’art. 116 l. fall., nel testo anteriore alla riforma del 2006 applicabile ratione temporis, il creditore che abbia chiesto il differimento dell’udienza per acquisire documentazione e poi non compaia né all’udienza di rinvio né a quella collegiale, senza depositare contestazioni scritte, manifesta una volontà di rinuncia alle osservazioni sul rendiconto. Il giudice del merito può pertanto rilevare la tardività e l’irritualità delle censure successivamente proposte, con la conseguenza che non sussiste il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice comunque esaminato le questioni nel merito. La proposizione di un ricorso per cassazione manifestamente inammissibile, articolato su censure già ritenute tardive e generiche, integra i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., secondo la disciplina richiamata dall’art. 380 bis cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda muove dall’approvazione del rendiconto di gestione presentato dal curatore di una procedura fallimentare. Il Tribunale, con sentenza del 24.10.2018, approvava il conto di gestione. La ricorrente, creditrice ammessa al passivo, impugnava quel provvedimento e la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 15.7.2021, rigettava il gravame. Il giudice distrettuale rilevava che la creditrice non era comparsa né all’udienza di rinvio dell’11.7.2018, da lei stessa richiesta per acquisire documentazione, né all’udienza collegiale del 9.10.2018 fissata per le osservazioni, senza presentare alcuna contestazione scritta.
Avverso quella sentenza la creditrice proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resisteva la controparte con controricorso. La procedura si svolgeva secondo il rito camerale accelerato dell’art. 380 bis cod. proc. civ., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di tutti i motivi, con successiva istanza di decisione e trattazione in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su tutti i motivi di appello, in particolare sul profilo pregiudiziale della mancata comunicazione dell’udienza di approvazione del rendiconto, da cui sarebbe derivata la rimessione al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ..
La Corte rigetta la censura. Il giudice dell’appello aveva espressamente ritenuto le doglianze inammissibili e tardive, stante la mancata comparizione della creditrice alle udienze e l’assenza di contestazioni scritte. La deduzione del vizio di omessa pronuncia postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata, con specifica indicazione dell’atto difensivo o del verbale di udienza, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte (Sez. II, Ordinanza n. 28072 del 14.10.2021).
Il Collegio sottolinea che il giudice distrettuale ha comunque esaminato le questioni di merito, reputandole generiche e inidonee a intaccare il contenuto del rendiconto. Non è quindi configurabile alcuna omissione di pronuncia, essendo la decisione supportata da una motivazione svolta. Richiama sul punto l’art. 116 l. fall., nel testo anteriore alla riforma del 2006, e la giurisprudenza sulla fase contenziosa del giudizio di rendiconto (Cass. n. 7320/2016, ripresa in Sez. I, Ordinanza n. 9028 del 15.5.2020).
Anche gli altri due motivi sono dichiarati inammissibili. Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte esclude che ricorrano quelle anomalie motivazionali, consistenti nell’assenza fisica di motivazione o in un tenore contraddittorio da equivalere a motivazione inesistente, che si traducono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., costituzionalmente rilevante (Sez. I, Ordinanza n. 17330 del 31.5.2022).
Infine, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è respinto perché le argomentazioni e deduzioni difensive non costituiscono “fatti” il cui omesso esame possa cagionare il vizio denunciato, secondo l’orientamento più volte ribadito (Sez. I, Sentenza n. 24045 del 6.9.2021; Cass. Sez. Un. n. 16303 del 2018).
Sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile anche ai giudizi in corso al 1° gennaio 2023 privi di udienza fissata (Cass. Sez. Un. n. 27195 del 22.09.2023; n. 27433 del 27.09.2023). La Corte liquida 7.000 euro in favore della controricorrente e 2.500 euro in favore della cassa delle ammende, atteso il carattere consolidato dei principi applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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