Notificazione p.e.c. e prova della consegna: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 11617 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione a mezzo p.e.c. si perfeziona con la consegna del messaggio nella casella del destinatario, sicché la sola ricevuta di accettazione non prova l’esito del procedimento. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna, priva dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994, rende la notificazione inesistente e impedisce la rinnovazione. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria. Il difensore che sottoscrive digitalmente l’atto deve essere munito di procura speciale già al momento della notificazione del ricorso, non essendo sufficiente il conferimento successivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bari con cui era stata rigettata la sua domanda. Ha notificato un primo ricorso, depositandolo unitamente a un duplicato della sentenza privo della relata e alla sola copia, in scansione non autenticata, della ricevuta di accettazione della notificazione eseguita via p.e.c.

Successivamente ha notificato un secondo ricorso, identico al primo salvo che per l’impaginazione e per la data di notifica della decisione impugnata. Quest’ultimo atto è stato sottoscritto digitalmente da un difensore diverso, non menzionato nel testo, e depositato con una procura speciale conferita in data successiva alla notificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara entrambe le impugnazioni manifestamente inammissibili per plurime ragioni, ritenendo superfluo illustrare i motivi. Quanto al primo ricorso, manca la prova della consegna al destinatario rimasto intimato: è stata depositata una copia informe della sola ricevuta di accettazione, priva dell’attestazione di conformità richiesta dall’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994, mentre difetta del tutto la ricevuta di consegna.

Quest’ultima è essenziale ai fini della prova del perfezionamento della notificazione telematica. La sua omessa produzione impedisce di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio e comporta l’inesistenza della notificazione. La Corte richiama Cass. Sez. I n. 29266 del 2020 e Cass. Sez. III n. 29670 del 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato senza la ricevuta di avvenuta consegna.

Alla declaratoria di inesistenza consegue l’impossibilità di disporre la rinnovazione della notificazione, per giunta eseguita, in entrambe le occasioni, presso l’Avvocatura distrettuale di Bari anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, difensore ex lege dell’Amministrazione intimata.

Anche il secondo ricorso è inammissibile. L’atto risulta sottoscritto digitalmente da un difensore privo di procura speciale al momento della notificazione, essendo stata questa conferita solo successivamente; il ricorso indica peraltro un difensore diverso e una procura asseritamente rilasciata a quest’ultimo. Inoltre, non è stata depositata la copia notificata della sentenza impugnata, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione.

La Corte rileva infine la tardività: nel primo ricorso la parte aveva dichiarato che la notificazione della decisione d’appello era avvenuta in data 18.12.2023, mentre il secondo ricorso è stato notificato il 5.4.2024. L’esposizione del fatto processuale è poi gravemente lacunosa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e i motivi sono generici a dispetto dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Non si provvede sulle spese per la indefensio dell’Amministrazione intimata, ma si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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