Opposizione all’omologa del concordato: credito litigioso e fattibilità (Cass. civ. Sez. I n. 19231 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito azionato dall’opponente all’omologazione del concordato preventivo, contestato e non provato di per sé, è litigioso: la sua qualificazione non comporta inversione delle regole di riparto dell’onere della prova ai fini del giudizio di merito. Il controllo del giudice sulla fattibilità giuridica della proposta concordataria si fonda su accertamenti in fatto insindacabili in cassazione, come l’esistenza di un fondo rischi di importo pari alle fideiussioni richieste e la capienza patrimoniale del garante, non scalfita dal concorso di altri creditori né dalla costituzione di un fondo patrimoniale. È inammissibile il motivo che, prospettando un vizio di violazione di legge, investe in realtà la valutazione di fatto compiuta dal giudice del reclamo.

Il Fatto

Un creditore ha proposto opposizione all’omologazione del concordato preventivo di una società, deducendo di essere creditore pretermesso per l’occupazione sine titulo di propri immobili e chiedendo la liberazione dei beni e il pagamento dell’indennità di occupazione.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, rilevando la natura litigiosa del credito. La Corte d’Appello ha respinto il reclamo, confermando la non certezza del credito e ritenendo infondate le contestazioni sull’inaffidabilità del garante del concordato e sulla genericità degli oneri di ritombamento. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione delle regole di riparto dell’onere della prova, sostenendo che la prova dell’inesistenza del credito gravasse sull’occupante e che il credito fosse prededucibile. La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la decisione impugnata ha affermato che il credito azionato era contestato e non provato di per sé, senza inversione dell’onere probatorio ai fini del merito.

Il secondo e il terzo motivo — relativi all’idoneità della garanzia offerta dal terzo e alla copertura degli oneri di ritombamento, con riferimento all’art. 14 legge Regione Lazio n. 17/2004 — sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili: essi investono accertamenti in fatto del giudice del reclamo sulla fattibilità giuridica della proposta.

La Corte ha ritenuto immune da censura la motivazione che ha tratto la sussistenza della fattibilità dall’esistenza di un fondo rischi di importo pari all’ammontare delle fideiussioni richieste dall’ente territoriale e dalla capienza patrimoniale del garante, non scalfita dal concorso di altri creditori né dalla costituzione di un fondo patrimoniale, che consente al garante di assumere impegni di spesa garantiti dal patrimonio separato, i cui beni restano trasferibili, ipotecabili o pignorabili.

Il ricorso principale è stato pertanto dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale assorbito, con condanna del ricorrente principale alle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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