Confini e distanze legali: muretto a secco prevale sulle mappe catastali (Cass. civ. Sez. II n. 6973 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento di confini e di accertamento della violazione delle distanze legali, il giudice di merito dispone di un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori e può fondare il proprio convincimento su un elemento di demarcazione visibile e stabile tra i fondi, quale un muretto a secco rimasto immutato per decenni. Le indicazioni delle mappe catastali hanno carattere meramente sussidiario ai sensi dell’art. 950 c.c. e possono essere superate quando altri elementi, anche non documentali, individuino con certezza la linea di confine. La contestazione del confine da parte dei convenuti legittima il giudice ad affrontare in via preliminare la questione della discrepanza tra situazione di fatto e risultanza catastale, senza incorrere in ultrapetizione. In sede di legittimità, il vizio di motivazione non è più censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. fuori dai ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o del contrasto con il minimo costituzionale.
Il Fatto
I proprietari di un terreno hanno convenuto in giudizio i titolari del fondo confinante, deducendo che su quest’ultimo era stata iniziata la costruzione di un fabbricato a pochi centimetri dal muro di confine, che divideva le due proprietà da quasi cinquant’anni. Gli attori hanno chiesto l’accertamento del mancato rispetto delle distanze legali previste dagli strumenti urbanistici comunali, la riduzione in pristino e il risarcimento del danno.
I convenuti hanno contestato la domanda, sostenendo che il confine non era quello indicato dagli attori ma quello risultante dalle planimetrie catastali, rispetto al quale il fabbricato rispettava la distanza di cinque metri. Il Tribunale ha accolto la domanda, accertando la violazione e condannando i convenuti ad arretrare l’edificio e a risarcire il danno. La Corte d’appello ha rigettato il gravame, attribuendo prevalenza al muretto a secco rispetto alle mappe catastali. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere i giudici di merito accertato i confini senza che tale accertamento fosse stato richiesto. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riportato il motivo di gravame con cui aveva dedotto il vizio di ultrapetizione. Nel merito, la Suprema Corte ha osservato che, a fronte della contestazione del confine da parte dei convenuti, il giudice non poteva che risolvere in via preliminare la questione della discrepanza tra la situazione di fatto e quella catastale.
Il secondo motivo censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., sostenendo che il ricorso alle mappe catastali è meramente sussidiario e che il giudice non poteva prescindere dall’esame dei titoli di proprietà. La Corte ha respinto la doglianza, rilevando che il giudice d’appello ha correttamente richiamato il principio per cui ogni mezzo di prova è ammesso e il confine delineato dalle mappe è utilizzato solo in mancanza di altri elementi.
La Corte ha inoltre evidenziato che il giudice di merito ha accertato la presenza di un visibile elemento di demarcazione tra le proprietà, costituito da un muretto a secco rimasto immutato per più di cinquant’anni, riconosciuto dagli stessi convenuti. A fronte di tali segni, non era necessario ricorrere alle indicazioni catastali, tanto più che l’attendibilità delle mappe era stata messa in discussione dal consulente tecnico d’ufficio. Il giudice d’appello aveva peraltro considerato i titoli di acquisto dei convenuti e un ulteriore contratto di vendita.
Il terzo motivo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo e il vizio di motivazione, ai sensi dei numeri 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., in ipotesi di doppia conforme non è ammissibile il ricorso per cassazione fondato sul n. 5 dell’art. 360, salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e ne dimostri la diversità, indicazione mancante nel caso di specie. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha ribadito che, dopo la riforma del n. 5, esso non è più censurabile se non nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o del contrasto con il minimo costituzionale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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