Art. 771.

Art. 771.

Persone che hanno diritto di assistere all'inventario

Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:

1) il coniuge superstite;

2) gli eredi legittimi presunti;

3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;

4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

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