L’inventario dei beni: guida completa su come funziona e perché è così importante
Una guida pratica per chi si trova ad affrontare un’eredità, una tutela o qualsiasi situazione in cui la legge richiede di fare i conti con un patrimonio altrui.
Il testo è aggiornato a luglio 2026 e tiene conto del nuovo Testo Unico delle imposte indirette (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123), in vigore dal 1° gennaio 2026, che ha sostituito il precedente Testo Unico sulle successioni (D.Lgs. 346/1990) mantenendone i contenuti sostanziali ma rinumerando gli articoli.
Indice
- Che cos’è l’inventario dei beni e perché dovresti capirlo
- A cosa serve: funzione cautelare, probatoria e di garanzia
- Quanti tipi di inventario esistono
- Quanto vale davanti al giudice: la forza probatoria dell’inventario
- Chi nomina il notaio: il giudice o la parte?
- Dove si applica la riforma del 2012
- L’inventario di tutela: un caso a parte
- Chi ha diritto di partecipare alle operazioni di inventario
- L’avviso di inizio: chi va avvisato e cosa succede se si sbaglia
- Il contenuto dell’inventario: cosa ci deve stare dentro
- Il principio di completezza e verità: cosa dice la Cassazione
- La dottrina risponde alla Cassazione: i limiti reali del notaio
- Lo stimatore: quando serve e come funziona
- L’orario di inizio delle operazioni: un dettaglio che la Cassazione ha reso importante
- I limiti territoriali del notaio e i beni sparsi in tutta Italia (o all’estero)
- Il notaio non ha poteri coercitivi: cosa succede se qualcuno blocca l’accesso
- Se durante l’inventario si trova un testamento olografo
- Le difficoltà pratiche: inventari aziendali, beni senza valore, grandi compendi
- Il notaio può verbalizzare anche fatti extra-inventario
- L’inventario e le imposte di successione: la presunzione del 10%
1. Che cos’è l’inventario dei beni
Immagina di dover consegnare un appartamento in affitto. Prima di farlo, tu e il proprietario fate un giro insieme, annotate ogni cosa: lo stato delle pareti, i mobili presenti, gli elettrodomestici, eventuali danni. Quello che state facendo, senza saperlo, è una forma semplice di inventario.
L’inventario dei beni, nel senso giuridico del termine, è esattamente questo: un documento formale che fotografa la composizione di un patrimonio in un determinato momento, elencando tutto ciò che c’è: attività e passività, beni mobili e immobili, crediti e debiti, carte e scritture.
La differenza rispetto all’esempio dell’appartamento è che qui parliamo di un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale (il notaio o il cancelliere), che ha un valore giuridico preciso e produce effetti concreti su chi eredita, su chi amministra i beni altrui, su chi è creditore del defunto.
La dottrina definisce l’inventario come l’insieme degli atti che accertano la composizione di un patrimonio: individuare le attività e le passività che lo compongono, ed elencarle in un apposito documento, il processo verbale d’inventario.
Sul piano normativo, l’inventario trova la sua disciplina generale negli artt. 769 e seguenti del codice di procedura civile, che regolano il procedimento di formazione dell’inventario. La legge notarile (art. 1, n. 4, legge 16 febbraio 1913, n. 89) riconosce espressamente al notaio la competenza a procedere agli inventari in materia civile e commerciale, su delega dell’autorità giudiziaria.
Ma l’inventario non è solo una questione procedurale. È un atto che, come vedremo, può cambiare radicalmente la posizione di un erede rispetto ai debiti del defunto, determinare la base imponibile per il calcolo dell’imposta di successione, tutelare il patrimonio di un incapace.
2. A cosa serve
L’inventario dei beni ha tre funzioni fondamentali, che si intrecciano tra loro.
Funzione di accertamento
L’inventario accerta che, in un determinato luogo e in un determinato momento, esistono certe cose. Non è un giudizio: il notaio non decide a chi appartengono i beni, non stabilisce se un credito è valido o meno. Descrive quello che trova, o quello che gli viene dichiarato quando la visione diretta non è possibile, e lo mette nero su bianco con la forza di un atto pubblico.
L’inventario è, in questo senso, un atto di accertamento: chi lo redige attesta che, in un determinato luogo e in un determinato momento, esistono determinate cose. Più che un giudizio, è una descrizione di cose trovate.
Funzione cautelare
Secondo la dottrina prevalente, l’inventario ha una funzione latu sensu cautelare: serve a preservare il patrimonio da atti di sottrazione o diminuzione. Questo è particolarmente evidente nell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (art. 484 c.c.), dove l’inventario è lo strumento che separa il patrimonio dell’erede da quello del defunto, proteggendo il primo dai debiti del secondo.
Ma la stessa funzione si ritrova in contesti diversi: la tutela del minore o dell’interdetto (artt. 362 e seguenti c.c.), l’eredità giacente (art. 531 c.c.), l’usufrutto (art. 1002 c.c.). In tutti questi casi, l’inventario serve a garantire che chi amministra un patrimonio altrui lo faccia in modo trasparente e verificabile.
Funzione di determinazione della responsabilità
La giurisprudenza ha sottolineato un terzo scopo: l’inventario mira “ad accertare la consistenza e l’identità del patrimonio di una persona, al fine di determinare la responsabilità di chi lo amministra” (Tribunale di Venezia, 7 ottobre 1946). Se il tutore di un minore sa che i beni sono stati inventariati, sa anche che risponderà se alla fine della tutela mancano.
3. Quanti tipi di inventario esistono
Non tutti gli inventari sono uguali. La distinzione fondamentale è quella tra inventario giudiziale e inventario stragiudiziale.
L’inventario giudiziale
È quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti c.p.c. Si chiama “giudiziale” perché nasce, nella sua forma tradizionale, da una delega del giudice al notaio o al cancelliere. Ha la piena efficacia probatoria dell’atto pubblico (art. 2700 c.c.) e si applica a tutte le ipotesi in cui la legge impone la formazione di un inventario, in forza del principio generale contenuto nell’art. 777 c.p.c.: “le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge”.
Le ipotesi principali in cui la disciplina degli artt. 769 e seguenti c.p.c. trova applicazione sono:
- Accettazione con beneficio di inventario (art. 484 c.c.), forse il caso più frequente nella pratica
- Chiamato nel possesso dei beni (art. 485 c.c.)
- Chiamato non nel possesso dei beni (art. 487 c.c.)
- Eredità giacente (artt. 529 e 531 c.c.)
- Assenza e morte presunta (artt. 52, 64, 70 e 72 c.c.)
- Esecutore testamentario (art. 705 c.c.)
- Usufrutto (art. 1002 c.c.)
L’inventario stragiudiziale
È quello che non richiede la forma giudiziale: può essere redatto direttamente dall’interessato (inventario semplice, come quello degli imprenditori commerciali ex art. 2217 c.c.) o in contraddittorio tra le parti (come nell’inventario tra locatore e locatario). In questi casi non è necessaria la delega del giudice e l’efficacia probatoria è diversa.
Un terzo tipo: l’inventario “giudiziale volontario”
La legge n. 10 del 17 febbraio 2012 ha introdotto una novità importante, modificando l’art. 769 c.p.c.: quando non sono stati apposti i sigilli, la parte interessata può rivolgersi direttamente al notaio di sua scelta, designato dal defunto nel testamento, o scelto liberamente dalla parte, senza dover passare dal tribunale.
Questo ha creato una figura ibrida che non rientra perfettamente né nell’inventario giudiziale tradizionale (manca la delega del giudice) né in quello stragiudiziale (deve comunque seguire le forme degli artt. 769 e seguenti c.p.c.). La dottrina ha proposto di chiamarla inventario giudiziale volontario o non delegato.
Perché questa riforma? La ratio è semplice: sgravare i tribunali da un’attività amministrativa che può essere affidata direttamente al notaio, senza per questo ridurne le garanzie. La delega giudiziale, del resto, non serviva a garantire l’imparzialità, già assicurata dalla figura del notaio come pubblico ufficiale, ma solo ad alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari.
Il caso speciale delle cassette di sicurezza
Le cassette di sicurezza intestate al defunto sono un caso pratico molto frequente. Fino al 31 dicembre 2025, l’art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico Successioni previgente) prevedeva che il notaio potesse procedere all’inventario del loro contenuto senza la preventiva delega dell’autorità giudiziaria. Questo era il frutto di una lunga evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che aveva progressivamente riconosciuto la competenza notarile autonoma in questo caso (Trib. Monza, decreto 19 marzo 1988; Trib. Ferrara, 24 dicembre 1982).
Attenzione alla fonte normativa: dal 1° gennaio 2026 la materia è confluita nel nuovo Testo Unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025), che ha abrogato il D.Lgs. 346/1990. Il principio (competenza notarile autonoma per l’apertura e l’inventario delle cassette di sicurezza) resta valido, ma il riferimento normativo puntuale va verificato su una banca dati aggiornata prima di essere citato in un atto, perché la numerazione degli articoli è cambiata rispetto al vecchio art. 48.
4. Quanto vale davanti al giudice
L’inventario redatto dal notaio o dal cancelliere è un atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. In quanto tale, fa piena prova fino a querela di falso di:
- I fatti che il notaio attesta avvenuti in sua presenza
- Le dichiarazioni che gli sono state rese dai presenti
- L’esistenza dei beni e dei documenti inventariati
- L’esattezza della loro descrizione
Questo significa che, se il verbale di inventario descrive un tavolo antico nella camera da letto del defunto, non si può contestare che quel tavolo ci fosse, almeno non senza proporre querela di falso. La contestazione ordinaria non basta.
Cosa invece non è coperto dalla pubblica fede
Il principio ha però dei limiti precisi, che la Cassazione ha chiarito più volte:
- I giudizi di valore: la stima che il notaio o lo stimatore attribuisce ai beni non ha l’efficacia probatoria privilegiata. Si può contestare che un bene valesse una certa cifra, anche senza querela di falso.
- La veridicità del contenuto delle scritture inventariate: se tra i documenti del defunto c’è una cambiale che il notaio ha descritto, la pubblica fede copre il fatto che quella cambiale esisteva fisicamente, non che il credito che rappresenta fosse valido.
- I beni occultati: questo è il punto più delicato. La Cassazione è stata chiara: l’efficacia probatoria dell’inventario non può coprire ciò che il notaio non ha potuto vedere, perché qualcuno lo ha nascosto. Se è provato, anche per presunzioni, che certi beni esistevano e non sono stati inventariati, l’inventario non vale come prova della loro inesistenza (Cass. 14 agosto 1992, n. 9583).
In un caso, un erede aveva venduto un immobile il giorno prima della morte del defunto. Poiché la morte era intervenuta a distanza di appena un giorno dalla vendita, il fisco aveva presunto che il corrispettivo della vendita facesse parte dell’attivo ereditario, nonostante non fosse stato incluso nell’inventario. La Cassazione ha dato ragione al fisco: l’inventario non poteva coprire, per esclusione, un bene che era ragionevolmente esistente al momento della morte ma era stato occultato.
Più in dettaglio, la Corte ha precisato: “in sede d’inventario, ben può essere stato occultato un elemento attivo, in quanto non ricercato dall’ufficiale procedente oppure inutilmente ricercato ma non esibitogli perché di facile occultamento, com’è per una somma di denaro precedentemente incassata” (Cass. n. 9583/1992).
5. Chi nomina il notaio
Prima del 2012, la risposta era semplice: sempre il giudice. Il notaio non poteva procedere all’inventario senza una delega dell’autorità giudiziaria, salvo il caso in cui fosse già stato designato dal testatore nel testamento.
La legge n. 10/2012 ha cambiato tutto, aggiungendo all’art. 769 c.p.c. un ultimo comma con una previsione destinata a diventare molto frequente nella pratica: “Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.”
In concreto, questo significa che oggi, nella grande maggioranza dei casi pratici, quelli in cui non si è proceduto all’apposizione dei sigilli, l’erede, o chiunque abbia interesse all’inventario, può semplicemente rivolgersi al notaio di fiducia, senza dover depositare un ricorso al tribunale, attendere un decreto di nomina, e poi sperare che il tribunale fissi rapidamente un’udienza.
Quando invece serve ancora il giudice
Restano casi in cui il ricorso all’autorità giudiziaria è indispensabile:
- Quando sono stati apposti i sigilli: in questo caso si segue il percorso tradizionale.
- Quando serve una proroga ai sensi dell’art. 485 c.c.: se l’erede che è nel possesso dei beni non riesce a completare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, deve rivolgersi al tribunale per chiedere una proroga. La riforma del 2012 non ha eliminato questo passaggio.
- Cassette di sicurezza ex art. 1840 c.c.: se manca l’accordo di tutti gli aventi diritto, l’apertura può avvenire solo secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria, che deve valutare non solo la nomina del notaio ma anche le modalità operative.
- Inventario di tutela: come vedremo nel paragrafo successivo, qui il giudice rimane assolutamente indispensabile.
Il “secondo notaio” per chi abita lontano
C’è un meccanismo tecnico che vale la pena conoscere. L’art. 772 c.p.c. prevede che, se alcune delle persone che hanno diritto di assistere all’inventario non hanno residenza o domicilio nella circoscrizione del tribunale dove si procede, deve essere avvisato “un notaio nominato con decreto dal giudice” per rappresentarle.
Dopo la riforma del 2012, ci si è chiesti se anche questo secondo notaio possa essere scelto direttamente dalla parte, senza passare dal giudice. La risposta prevalente in dottrina è prudente: probabilmente no, perché la ratio di questa nomina è diversa da quella dell’inventario. Qui si tratta di garantire la rappresentanza di soggetti assenti, funzione che richiede una nomina imparziale. Rimane aperta, però, la questione se il notaio possa semplicemente inviare l’avviso direttamente alla residenza degli interessati, salvaguardando in questo modo la ratio della norma senza passare per il tribunale.
6. Dove si applica la riforma del 2012
La riforma del 2012 ha modificato l’art. 769 c.p.c. con riferimento testuale all’inventario dei beni ereditari. Ma l’art. 777 c.p.c. stabilisce che le disposizioni sugli inventari si applicano “a ogni inventario ordinato dalla legge”. Quindi la domanda è: la possibilità di nominare il notaio direttamente vale solo per l’inventario ereditario, o anche per gli altri?
La risposta preferibile, secondo la dottrina, è estensiva: la riforma si applica a tutti i casi in cui la legge impone un inventario redatto nelle forme degli artt. 769 e seguenti c.p.c. Quindi, ad esempio:
- Inventario per accettazione con beneficio di inventario (art. 484 c.c.): sì
- Inventario dell’eredità giacente (art. 531 c.c.): sì
- Inventario in caso di assenza o morte presunta (artt. 52, 64, 70, 72 c.c.): sì
- Inventario dell’usufruttuario (art. 1002 c.c.): sì
Restano invece esclusi i casi in cui la legge richiede qualcosa di più della sola nomina del notaio, come nell’art. 1840 c.c. sulle cassette di sicurezza senza accordo degli aventi diritto, e soprattutto, come vedremo subito, l’inventario di tutela.
7. L’inventario di tutela: un caso a parte
Quando si apre una tutela per un minore o un interdetto, il tutore deve procedere all’inventario dei beni del soggetto protetto. Questo inventario ha regole più rigide rispetto a quelle generali, e non è accessibile alla nomina diretta da parte della parte.
Ecco le caratteristiche distintive dell’inventario di tutela (artt. 362-364 c.c.):
- Nomina sempre giudiziale: il notaio è nominato dal giudice tutelare (art. 363 c.c.), senza eccezioni. La Cassazione lo ha confermato anche dopo la riforma del 2012 (Cass. 4 novembre 1997, n. 10801).
- Presenza di due testimoni: l’inventario deve essere compiuto alla presenza di due testimoni, preferibilmente parenti o amici della famiglia, assenti invece nell’inventario ordinario.
- Presenza obbligatoria del protutore: il protutore deve partecipare e, al momento del deposito, prestare giuramento sulla veridicità dell’inventario.
- Partecipazione del minore ultrasedicenne: ove possibile.
- Deposito presso la cancelleria: il verbale deve essere depositato in cancelleria (art. 48 disp. att. c.c.) e annotato nel registro delle tutele.
- Termine stretto: il tutore deve procedere all’inventario entro dieci giorni dalla notizia legale della propria nomina (art. 362 c.c.).
- Obbligo di dichiarare i propri crediti e debiti: il tutore deve dichiarare nell’inventario se ha debiti o crediti nei confronti del tutelato (art. 367 c.c.), una garanzia contro i conflitti di interesse.
Perché così rigido? Perché la ratio è proteggere un soggetto che non può farlo da solo. La Cassazione ha chiarito che le disposizioni sulla tutela “sono norme di ordine pubblico” che “non ammettono deroghe, salvo i casi espressamente previsti dalla legge” (Cass. n. 10801/1997). Lo scopo è garantire l’integrità del patrimonio dell’incapace e difenderlo da arbitrarie sottrazioni, in previsione della sua restituzione.
La prassi disciplinare conferma la serietà di queste regole: il notaio che redige l’inventario di tutela senza far intervenire i due testimoni commette un illecito disciplinare. Anche l’omissione dell’interrogatorio del tutore sull’esistenza di crediti e debiti verso il tutelato, pur se non sempre sanzionata in concreto, resta una formalità da rispettare per ragioni di ordine sostanziale.
8. Chi ha diritto di partecipare alle operazioni di inventario
L’inventario non è un atto del solo notaio. È un’operazione che si svolge in presenza di soggetti interessati, i quali hanno il diritto, sancito dall’art. 771 c.p.c., di assistere e controllare.
I soggetti che hanno diritto di partecipare sono:
- Il coniuge superstite
- Gli eredi legittimi presunti, ossia coloro che sarebbero eredi per legge, anche se esiste un testamento
- L’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari
- I creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli
La dottrina prevalente ritiene che l’elenco non sia tassativo: il notaio può ammettere anche altri soggetti, ad esempio il legittimario pretermesso o chi coabitava con il defunto.
Una questione spesso discussa: se esiste un testamento, il notaio deve avvisare anche gli eredi legittimi presunti, o solo quelli istituiti? La risposta preferibile, seguita dalla dottrina maggioritaria, è sì: vanno avvisati anche gli eredi legittimi presunti. Il motivo è che il testamento potrebbe essere impugnato con successo, e quindi la qualità di erede legittimo potrebbe riacquistare rilevanza. La norma dice “presunti” proprio per includere anche chi è escluso da un testamento che potrebbe non resistere a un’impugnazione.
9. L’avviso di inizio: chi va avvisato e cosa succede se si sbaglia
Prima di iniziare le operazioni, il notaio deve dare avviso, almeno tre giorni prima, a tutti i soggetti indicati nell’art. 771 c.p.c., indicando luogo, giorno e ora in cui si darà inizio alle operazioni (art. 772 c.p.c.).
Cosa succede se l’avviso è omesso o irregolare?
Questa è una delle domande pratiche più importanti, e la risposta è meno drammatica di quanto molti temano.
La dottrina prevalente e la giurisprudenza maggioritaria ritengono che l’omissione dell’avviso non comporta la nullità dell’inventario, né la decadenza dal beneficio di inventario. Chi non è stato avvisato ha solo il diritto di “respingere le risultanze dell’inventario e di provocarne le opportune rettificazioni” (tra le altre: Corte d’Appello di Roma, 23 febbraio 1982; Trib. Torino, 14 marzo 2024, n. 1620).
È rimasta sostanzialmente isolata la tesi contraria di un risalente Tribunale di Firenze (2 luglio 1962) che aveva sostenuto la nullità dell’inventario.
Perché questa scelta è sensata? Sostenere il contrario produrrebbe risultati assurdi: basterebbe che emerga successivamente un erede legittimo, magari a seguito di una dichiarazione giudiziale di paternità, per vanificare un inventario già redatto. La soluzione corretta è riconoscere all’avente diritto non avvisato il diritto di contestare l’inventario e chiederne la rettifica, non di azzerare tutto.
Come deve comportarsi il notaio
Il notaio deve:
- Informarsi dall’erede richiedente dell’esistenza di testamenti e della composizione della famiglia del defunto
- Raccogliere i dati necessari per individuare tutti gli aventi diritto, eredi legittimi presunti inclusi
- Fissare la data, preparare e spedire gli avvisi con il preavviso minimo di tre giorni
- Non è tenuto a fare una contro-indagine sulla veridicità delle dichiarazioni dell’erede, ma deve essere messo in grado di agire correttamente
Se i soggetti da avvisare sono sconosciuti o irreperibili, l’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato ha indicato come soluzione praticabile l’applicazione analogica dell’art. 772, secondo comma, c.p.c., nominando un notaio che rappresenti i soggetti non identificabili.
10. Il contenuto dell’inventario: cosa ci deve stare dentro
Il contenuto del verbale di inventario è disciplinato in modo analitico dall’art. 775 c.p.c., integrato dall’art. 192 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Ecco cosa deve contenere un inventario completo:
Beni immobili
Descrizione, natura, luogo, almeno tre confini, dati catastali. Il punto importante: per gli immobili la descrizione può essere fatta su base documentale (visura catastale, atto di provenienza), senza che il notaio debba necessariamente recarsi sul posto, soprattutto se l’immobile è di proprietà del defunto ma nella disponibilità di terzi.
Beni mobili
Descrizione e stima di ciascun bene. Qui, ove possibile, la legge privilegia la visione personale e diretta del notaio. In linea di principio, il notaio deve recarsi nell’ultimo domicilio del defunto e vedere di persona.
Oggetti d’oro e d’argento
Descrizione, stima, peso e marchio.
Denaro contante
Quantità e specie (tipo di moneta, banconote).
Crediti e debiti
Indicazione delle altre attività e passività.
Carte, scritture e note
Descrizione dei documenti che attestano lo stato attivo e passivo del patrimonio.
Osservazioni delle parti
Se qualcuno contesta l’opportunità di inventariare un certo oggetto, il notaio lo descrive comunque nel verbale, dando conto delle osservazioni. La decisione sulla sua appartenenza all’asse ereditario spetterà poi all’autorità giudiziaria: l’inclusione in un inventario non decide chi è il proprietario del bene.
L’interrogatorio finale (art. 192 disp. att. c.p.c.)
Prima di chiudere l’inventario, il notaio deve interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, chiedendo se siano a conoscenza di altri oggetti da comprendere nell’inventario. Questo passaggio è il presidio finale contro le omissioni, volontarie o involontarie.
11. Il principio di completezza e verità: cosa dice la Cassazione
Questo è il cuore di tutta la disciplina dell’inventario, e anche il punto dove si concentrano le maggiori controversie pratiche.
Il principio, ricavato dagli artt. 775 c.p.c. e 192 disp. att. c.p.c., è che l’inventario deve essere completo e veritiero: deve fotografare la reale composizione del patrimonio del defunto, non solo quello che l’erede vuole dichiarare.
La Cassazione ha sviluppato un orientamento molto rigoroso su questo punto.
Cosa dice la Cassazione
Secondo la Cassazione, il notaio non è dotato di poteri inquisitori, ma non può limitarsi a trascrivere le dichiarazioni degli eredi. Deve attestare personalmente ciò che percepisce nell’abitazione del defunto.
In una sentenza fondamentale (Cass. 16 marzo 2018, n. 6551), la Corte ha chiarito che “il verbale d’inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell’esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l’ammontare dell’asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi”.
Il notaio può procedere all’interpello degli eredi solo dopo aver effettuato una ricognizione personale dei beni. L’interpello ex art. 192 disp. att. c.p.c. non può precedere la verifica diretta: sarebbe privo di senso (Cass. 5 aprile 2024, n. 9063).
L’inventario non è un atto riproduttivo delle dichiarazioni dei privati: l’erede dichiara, ma il notaio deve poter attestare di aver verificato.
Esempio di violazione disciplinare: il notaio che si reca presso la residenza del defunto, vede che ci sono mobili, ma invece di descriverli si limita a riportare la dichiarazione dell’erede secondo cui non vi sono beni mobili da inventariare, incorre in una violazione disciplinare. La Corte d’Appello di Torino (25 giugno 2012) ha confermato la responsabilità disciplinare in un caso di questo tipo.
Il punto di equilibrio: i limiti reali del principio
La Cassazione stessa è chiara su cosa il notaio non è tenuto a fare:
- Non ha poteri investigativi o di polizia
- Non è tenuto ad accertare la proprietà dei beni che trova
- Non deve estendere le sue verifiche oltre i locali dell’ultimo domicilio del defunto
- Non può fare accertamenti su beni astratti come partecipazioni societarie o crediti, che per loro natura non sono fisicamente presenti in un appartamento
12. La dottrina risponde alla Cassazione: i limiti reali del notaio
La dottrina ha accolto con riserve l’orientamento rigoroso della Cassazione, e ha cercato di individuare i casi in cui l’accesso personale del notaio non è possibile o non ha senso.
Quando l’accesso in loco non è possibile
I collegi di disciplina notarile hanno affrontato questa questione con equilibrio, indicando che esistono ipotesi in cui l’accesso in loco è materialmente impossibile e il notaio può legittimamente redigere l’inventario basandosi sulle dichiarazioni degli eredi:
- Il defunto aveva alienato la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto: dopo la morte, il proprietario è subentrato nel possesso, e il notaio non può entrare.
- Ultimo domicilio in casa di cura: la camera è già stata assegnata ad altri.
- Defunto non proprietario dell’immobile: il nuovo occupante è subentrato.
- Inventario richiesto anni dopo la morte per vendere un immobile: non ha senso recarsi in un luogo che nel frattempo è stato occupato da altri.
L’Ufficio Studi del CNN ha precisato ulteriormente che il notaio non deve effettuare accesso in loco nemmeno in questi casi:
- Immobile gravato da diritti reali di terzi (usufrutto, uso, abitazione): l’accesso non rivelerebbe nulla di più di quanto già risulta dal titolo.
- Immobili chiusi, inagibili o in ristrutturazione: l’accesso è fisicamente impedito.
- Terreni agricoli senza fabbricati: una visita diretta non aggiunge nulla rispetto alla documentazione catastale.
- Beni in comproprietà: accertare la consistenza della quota è compito che va oltre la mera inventariazione.
La posizione più equilibrata
Il punto di equilibrio più condiviso in dottrina è questo: nel nostro ordinamento, a differenza di altri, non esiste una norma che imponga espressamente l’obbligo di un accertamento personale sulla sussistenza dei beni. Il notaio deve limitarsi a descrivere i beni che gli vengono indicati, senza dover compiere un’attività autonoma di accertamento. Normalmente si recherà comunque nell’ultimo domicilio del defunto per verificare di persona, ma nessuna norma prevede questo obbligo in modo specifico.
Questo non significa che il notaio possa fare l’inventario da studio, ricevendo solo dichiarazioni. Significa che, quando l’accesso è impossibile o inutile per ragioni obiettive, il verbale basato sulle dichiarazioni dell’erede è valido, e la responsabilità delle omissioni ricade sull’erede, che decade dal beneficio di inventario se omette beni in mala fede (art. 494 c.c.).
La questione disciplinare
La prassi disciplinare ha sanzionato notai che hanno redatto inventari senza accedere agli immobili, riportando dichiarazioni dell’erede sull’assenza di beni mobili senza alcun accertamento, oppure hanno inventariato beni aziendali indicando un valore globale non ricollegabile ai singoli beni.
Al contrario, pronunce disciplinari più recenti hanno ritenuto che la mancata visita all’ultimo domicilio del defunto non comporti né nullità né responsabilità disciplinare ex art. 28 legge notarile, quando manca una norma che imponga tale obbligo a pena di nullità.
13. Lo stimatore: quando serve e come funziona
L’art. 773 c.p.c. attribuisce al notaio il potere di nominare, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione dei beni mobili.
Alcune precisazioni importanti:
- Non è un obbligo: il ricorso allo stimatore è discrezionale. Il notaio lo nomina quando, in ragione della tipologia dei beni, ritiene di non avere le competenze per procedere autonomamente alla stima. Non c’è una regola fissa: dipende dalla complessità del caso.
- Solo per i beni mobili materiali: lo stimatore non si occupa di diritti mobiliari (partecipazioni societarie, crediti), che vengono inseriti nell’inventario al loro valore nominale risultante dal bilancio.
- La nomina risulta dal verbale: deve essere documentata nel processo verbale.
- Lo stimatore va scelto tra gli iscritti agli albi professionali dei consulenti tecnici, secondo l’indicazione della dottrina.
- La stima ha valore indicativo: la valutazione dello stimatore non è definitiva ai fini della vendita o della divisione dei beni, ma ha lo scopo di fornire un riferimento nella procedura di inventario.
- Il criterio di stima: secondo la dottrina prevalente, lo stimatore deve valorizzare i beni al prezzo di realizzo, quello che si otterrebbe vendendoli, non al prezzo di acquisto originario, perché l’obiettivo è soddisfare le passività ereditarie.
14. L’orario di inizio delle operazioni: un dettaglio che la Cassazione ha reso importante
Sembra un dettaglio burocratico, ma la Cassazione ci ha costruito sopra un principio.
Con la sentenza n. 17266 del 28 agosto 2015, la Corte ha stabilito che il notaio deve indicare nel verbale l’orario di apertura delle operazioni di inventario, perché “solo l’indicazione dell’ora di inizio dell’inventario consente di verificare se l’avviso sia stato tempestivamente comunicato e se quindi lo stesso inventario possa ritenersi validamente effettuato”.
La logica è questa: l’art. 772 c.p.c. richiede che l’avviso sia dato almeno tre giorni prima, indicando l’ora di inizio. Se nel verbale non c’è l’ora, non si può verificare se questo termine sia stato rispettato.
Ma la dottrina ha sollevato obiezioni: l’indicazione dell’orario nel verbale non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità o di sanzione disciplinare. Se tutti gli aventi diritto sono presenti, a cosa serve indicare l’ora? L’Ufficio Studi del CNN ha proposto due possibili approcci: secondo una prospettiva, andrebbero indicate sia l’ora di inizio che quella di fine delle operazioni; secondo un’altra, l’indicazione dell’orario è solo opportuna, non obbligatoria.
La conclusione pratica: dato il rigore della Cassazione, è prudente indicare sempre l’orario di inizio delle operazioni, e che questo coincida con l’effettivo inizio, non con il mero orario di convocazione degli eredi.
15. I limiti territoriali del notaio e i beni sparsi in tutta Italia (o all’estero)
Il notaio ha una competenza territoriale: può svolgere le proprie funzioni nell’ambito del distretto in cui esercita. Ma i beni del defunto possono trovarsi ovunque. Come si risolve il conflitto?
Principio generale: il rispetto della competenza territoriale non impedisce al notaio di descrivere nell’inventario tutti i beni del defunto, ovunque si trovino, sia in Italia che all’estero. L’inventario deve essere completo, e la competenza territoriale non può ridurne l’oggetto.
Nel dettaglio:
- Beni immobili: la descrizione può essere fatta su base documentale (visure catastali, atti di provenienza), senza necessità di recarsi sul posto. Il notaio descrive i confini, i dati catastali, la natura dell’immobile sulla base dei documenti esibiti, anche se l’immobile si trova in un altro distretto o in un’altra regione.
- Beni mobili: qui il principio della visione personale entra in gioco, ma con un’eccezione pratica importante: i beni mobili situati fuori dal territorio di competenza del notaio possono essere trasportati alla presenza di quest’ultimo nel suo territorio. Se non possono essere trasportati, occorre incaricare uno o più notai territorialmente competenti per procedere all’inventario in quei luoghi.
16. Il notaio non ha poteri coercitivi: cosa succede se qualcuno blocca l’accesso
Questa è una delle situazioni pratiche più difficili: il notaio deve inventariare i beni mobili che si trovano in un appartamento, ma il proprietario dell’appartamento, o chi lo occupa, si rifiuta di aprire la porta.
La risposta è netta: il notaio non ha poteri coercitivi. Non può ordinare l’apertura forzosa, non può procedere all’effrazione di porte o mobili. Come ausiliario del giudice, è soggetto alle stesse limitazioni del giudice stesso in questa materia, il quale dispone solo di specifici poteri in ipotesi tassative (apposizione dei sigilli, nomina del custode).
Questa conclusione è pacifica in dottrina ed è stata confermata anche dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato.
Cosa può fare il notaio in questi casi?
L’unica strada è rivolgersi al giudice competente per i provvedimenti opportuni. Il notaio non può chiudere l’inventario attestandone l’impossibilità di completamento come se fosse un inventario validamente formato: questo potrebbe avere conseguenze sull’efficacia dello stesso e sulla posizione dell’erede.
Nel processo verbale, il notaio deve però dare atto di tutte le attività compiute e di tutti gli ostacoli incontrati, compreso il rifiuto di accesso. Questo è utile sia come documentazione per il giudice sia come prova delle circostanze che hanno impedito il completamento delle operazioni.
17. Se si trova un testamento olografo durante l’inventario
Accade più spesso di quanto si pensi: il notaio sta procedendo all’inventario dei beni, apre un cassetto o una cassaforte, e trova un testamento olografo del defunto.
Come deve comportarsi? La risposta è nel coordinamento tra le norme sull’inventario e quelle sulla pubblicazione del testamento olografo (art. 620 c.c.).
Il notaio non deve pubblicare il testamento. L’obbligo di procedere d’ufficio alla pubblicazione del testamento olografo grava sul notaio presso il quale il testamento è stato depositato (art. 620, comma 4, c.c.), non su chi lo trova casualmente nel corso di un inventario. Il notaio verbalizzante non è il depositario del testamento.
Cosa deve fare invece, secondo l’orientamento dell’Ufficio Studi del CNN:
- Descrivere sommariamente il testamento nel verbale di inventario (forma esterna, non trascrizione integrale del contenuto)
- Non firmarlo in principio né in fine, per evitare equivoci sulla sua pubblicazione
- Consegnarlo alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza di accordo, alla persona nominata con decreto dal giudice ai sensi dell’art. 776 c.p.c.
- Avvertire gli eredi presenti dell’obbligo che loro incombe, quali detentori del testamento, di presentarlo a un notaio per la pubblicazione
Se si è nell’ambito di un inventario di cassetta di sicurezza: il notaio deve ugualmente menzionare il ritrovamento, descrivere la forma esterna del testamento, e riporlo nella cassetta a operazioni ultimate. Dovrà poi avvertire gli eredi.
Un caso particolare: se tra gli aventi diritto ad assistere è presente chi esibisce l’estratto dell’atto di morte del testatore, il notaio potrebbe procedere, con separato verbale, alla pubblicazione del testamento nel corso della stessa sessione.
18. Le difficoltà pratiche: inventari aziendali, beni senza valore, grandi compendi
Il rigore della Cassazione si scontra con la realtà quotidiana degli inventari. In certi casi, applicare alla lettera il principio di completezza rende le operazioni impossibili o prive di senso.
L’inventario di beni aziendali
Un’azienda può avere migliaia di beni mobili: bulloni, utensili, pezzi di ricambio, arredi d’ufficio. L’inventario analitico di ciascun bene sarebbe tecnicamente possibile ma richiederebbe tempi lunghissimi e un costo sproporzionato rispetto all’utilità.
La soluzione ragionevole, indicata dall’Ufficio Studi del CNN, è quella di applicare analogicamente l’art. 365 c.c. (dettato per l’inventario dei beni del minore quando tra essi vi sono aziende), che impone di procedere con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria per la formazione dell’inventario dell’azienda. In pratica, si possono inventariare i beni per categorie omogenee, con eventuale supporto fotografico o video-documentale come ausilio, mai in sostituzione, alla constatazione diretta del notaio.
L’avviamento aziendale deve essere incluso nella valutazione, e in questi casi il ricorso a uno stimatore specializzato è particolarmente opportuno.
I beni senza valore economico
L’art. 775 c.p.c. prevede la descrizione e la stima dei beni mobili, ma cosa fare con il vestiario usato del defunto, la mobilia completamente ammortizzata, gli oggetti di uso quotidiano privi di qualsiasi valore commerciale?
Una descrizione analitica di questi beni non serve a nessuno: né agli eredi, né ai creditori, né al fisco. Un’applicazione rigida del principio di completezza che imponesse di elencare ogni singolo oggetto sarebbe non solo inutile ma controproducente: renderebbe le operazioni interminabili e finirebbe per vanificare la funzione stessa dell’inventario.
Il principio di economia dei mezzi processuali, che è principio generale del diritto processuale, impone di trovare un punto di equilibrio. Non è lesivo per nessuno omettere la descrizione analitica di beni che non hanno alcun valore commerciale, o che acquistano un valore solo se considerati come categoria, come i beni aziendali sopra citati.
I beni mobili in assenza completa di eredità
Cosa succede quando l’erede dichiara che non ci sono beni mobili da inventariare? La dottrina prevalente ritiene che, in questo caso, il notaio debba comunque procedere a una verifica personale nell’ultimo domicilio del defunto, salvo che l’accesso sia impossibile per le ragioni già illustrate. Se l’accesso è possibile e il notaio entra e non trova nulla, deve attestarlo personalmente. Se l’accesso è impossibile, potrà basarsi sulle dichiarazioni dell’erede, documentando adeguatamente le ragioni dell’impossibilità.
19. Il notaio può verbalizzare anche fatti extra-inventario
Nel corso delle operazioni di inventario possono accadere cose impreviste: un erede abbandona il luogo polemicamente, scoppia una lite tra i presenti, qualcuno fa dichiarazioni rilevanti. Il notaio può, e deve, darne conto nel verbale?
La risposta è sì, e si fonda su un principio più generale: il notaio ha competenza a ricevere verbali di constatazione di fatti che si svolgono in sua presenza, anche al di là delle operazioni tipiche dell’inventario. Questa competenza è radicata nell’art. 1 della legge notarile, nella sua interpretazione estensiva ormai consolidata nel Consiglio Nazionale del Notariato.
Il CNN ha sempre sostenuto che la competenza notarile comprende anche gli atti non negoziali, tra cui i verbali di constatazione. Come ha sottolineato lo stesso CNN, “in ogni atto notarile sussiste un quid ineliminabile di attività constatativa”.
La riforma del 2012 ha ulteriormente rafforzato questa tesi: esistono ora nel nostro ordinamento numerosi inventari redatti dal notaio senza delega dell’autorità giudiziaria, che non rientrano nella previsione dell’art. 1, secondo comma, n. 4, lett. b), della legge notarile (che presuppone la delega giudiziale), ma trovano comunque il loro fondamento nel primo comma dell’art. 1 legge notarile, che non può non includere anche gli atti a contenuto non negoziale.
Un importante limite: il notaio non può assumere mezzi di prova destinati a essere utilizzati nel processo, come la prova testimoniale in senso tecnico, che è riservata al giudice (artt. 692 e seguenti c.p.c.). Tuttavia, le dichiarazioni rese al notaio da presenti nel corso dell’inventario hanno un valore indiziario, come elementi atipici di prova, e possono essere liberamente valutate dal giudice (Cass. 22 giugno 1955, n. 1938).
Conclusione pratica: se durante l’inventario accade qualcosa di rilevante, l’abbandono di un erede, una contestazione accesa, dichiarazioni spontanee di qualcuno, il notaio può e deve darne atto nel verbale, senza alcuna violazione di legge.
20. L’inventario e le imposte di successione: la presunzione del 10%
Questo è un punto che interessa concretamente chi deve presentare la dichiarazione di successione.
Fino al 31 dicembre 2025, l’art. 9, comma 2, del Testo Unico sulle Successioni (D.Lgs. n. 346/1990) stabiliva una presunzione relativa: si consideravano sempre presenti nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore netto imponibile dell’asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo inferiore. Dal 1° gennaio 2026 la stessa regola è confluita nel nuovo Testo Unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025): il contenuto della presunzione non è cambiato, ma il riferimento normativo puntuale andrà verificato su una banca dati aggiornata prima di essere citato in un atto o in una dichiarazione di successione, perché la numerazione degli articoli del vecchio D.Lgs. 346/1990 non coincide più con quella del nuovo Testo Unico.
In pratica: se l’asse ereditario netto vale 500.000 euro, il fisco presume automaticamente che ci siano almeno 50.000 euro tra contanti, gioielli e mobilio, su cui calcola l’imposta, anche se l’erede non li ha dichiarati.
Come si vince questa presunzione
La presunzione è relativa (iuris tantum): può essere superata, ma solo attraverso uno strumento preciso, un inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del codice di procedura civile.
Attenzione a due requisiti:
- Analitico: non basta un inventario generico, deve essere dettagliato.
- Redatto secondo il codice di rito: deve rispettare le forme degli artt. 769 e seguenti c.p.c.
Cosa dice la Cassazione sulla presunzione del 10%
La Cassazione ha stabilito alcuni principi importanti.
Il notaio deve aver effettuato una ricognizione nell’abitazione del defunto: l’inventario redatto nello studio del notaio, senza che questi si sia recato nell’abitazione del defunto, non è idoneo a vincere la presunzione (Cass. 28 giugno 1984, n. 3837).
Ma la norma fiscale non aggiunge obblighi ulteriori al notaio: con una recente pronuncia (Cass. 4 luglio 2025, n. 18254), la Cassazione ha precisato che dall’art. 9 del Testo Unico sulle successioni non si possono ricavare in capo al notaio obblighi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla disciplina generale dell’inventario. In particolare:
- Non è necessario inventariare partecipazioni societarie, crediti e passività ai fini del superamento della presunzione, trattandosi di beni immateriali, del tutto diversi da denaro, gioielli e mobilia
- Il rinvio della norma fiscale agli artt. 769 e seguenti c.p.c. riguarda solo le regole formali e procedimentali, non impone un contenuto specifico dell’inventario diverso da quello ordinario
La distinzione chiave: la disciplina fiscale prevede un sistema probatorio speciale che si sovrappone alle regole generali dell’atto pubblico. Nell’inventario ordinario, la pubblica fede copre solo ciò che il notaio ha personalmente visto e attestato. Nell’inventario ai fini fiscali, le risultanze dell’inventario, incluse le valutazioni, assumono il valore, iuris et de iure, di verità ai fini della determinazione della base imponibile, a condizione che l’inventario sia stato redatto correttamente (Cass. n. 3837/1984).
Un caso pratico: il defunto aveva in locazione a terzi due appartamenti. Un collegio di disciplina notarile ha confermato che il notaio non era tenuto ad accedere a quegli immobili per verificare la presenza di mobilia, non essendo stato accertato che in quei locali vi fossero beni mobili della defunta. La Cassazione (n. 18254/2025) ha poi confermato questa impostazione, escludendo che la presunzione del 10% imponga al notaio di accedere anche a immobili locati o concessi in comodato.
In sintesi: cosa devi sapere
Se sei un erede
- Dopo la riforma del 2012, nella maggior parte dei casi puoi scegliere tu il notaio, senza passare dal tribunale, a condizione che non siano stati apposti i sigilli.
- Se sei nel possesso dei beni ereditari, hai tre mesi dall’apertura della successione per fare l’inventario (art. 485 c.c.): passato questo termine senza completarlo, devi chiedere la proroga al tribunale o rischi di essere considerato erede puro e semplice, con responsabilità illimitata per i debiti.
- La responsabilità per le omissioni nell’inventario è tua, non del notaio: se ometti beni in mala fede, decade il beneficio di inventario (art. 494 c.c.).
- Se vuoi vincere la presunzione del 10% su denaro, gioielli e mobilia ai fini delle imposte di successione, devi fare un inventario analitico nelle forme del codice di rito.
Se sei un creditore del defunto
- Hai diritto di essere avvisato dell’inventario e di assistere alle operazioni, se hai fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
- L’inventario redatto dal notaio è un atto pubblico che fa piena prova dell’esistenza dei beni descritti, ma non esclude che esistano beni occultati, che possono essere provati con altri mezzi, anche per presunzioni.
Se sei il tutore di un minore o di un interdetto
- Le regole per l’inventario di tutela sono più severe: serve sempre il giudice tutelare, sempre due testimoni, sempre il protutore, e hai solo dieci giorni dalla nomina per procedere.
- Non puoi derogare a queste regole: sono norme di ordine pubblico.
Questo contenuto è redatto a scopo informativo e divulgativo. Per ogni situazione concreta, è indispensabile rivolgersi a un notaio o a un professionista legale qualificato.