Insolvenza dell’imprenditore: rileva lo stato alla data del fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 20554 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della dichiarazione di fallimento costituiscono indizi esteriori dell’insolvenza gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni. Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività. È irrilevante ogni indagine sull’imputabilità delle cause del dissesto, così come l’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere. Il tentativo di preventiva esecuzione individuale da parte del creditore istante non è presupposto necessario della dichiarazione di insolvenza, ma solo uno dei possibili indici di tale stato; l’accertamento va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, non a quella di presentazione del ricorso.

Il Fatto

Il Tribunale dichiarava il fallimento di una società a responsabilità limitata su istanza di una creditrice. L’amministratore unico e legale rappresentante della società proponeva reclamo, che la Corte d’appello di Napoli rigettava con sentenza pubblicata il 18 marzo 2022.

La Corte di merito riteneva che il reclamante non avesse dimostrato la transitorietà dello stato di insolvenza: i pagamenti documentati erano anteriori alla presentazione del ricorso di fallimento, l’estratto conto più recente presentava saldo negativo e la società non aveva pagato alcunché alla creditrice nemmeno dopo il rinvio concesso dal giudice relatore. La dichiarazione di desistenza depositata nel giudizio di reclamo, inoltre, non incideva sul requisito dell’art. 15, ultimo comma, l. fall., da valutare alla data di dichiarazione del fallimento. Avverso tale sentenza l’amministratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi — entrambi formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall. — sono stati esaminati congiuntamente per la loro parziale sovrapponibilità, e respinti. Il ricorrente sosteneva che la società versasse in una mera difficoltà temporanea, non irreversibile, legata agli impedimenti esterni dell’emergenza pandemica, e che il requisito oggettivo dovesse essere valutato al tempo del deposito del ricorso.

La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato d’insolenza dell’imprenditore commerciale consiste in una situazione d’impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all’attività (Cass. 6978/2019; Cass. 5856/2022). Resta irrilevante ogni indagine sull’imputabilità delle cause del dissesto e sull’entità dei crediti fatti valere, oggetto di valutazione incidentale.

Quanto all’onere istruttorio del creditore, la Corte ha precisato che il tentativo di esecuzione individuale non è presupposto necessario della dichiarazione di fallimento, ma solo uno dei tanti possibili indici dello stato d’insolvenza. Ha inoltre ribadito che tale stato prescinde dal numero dei creditori, potendo anche un solo inadempimento assurgere a indice della situazione oggettiva (Cass. 9297/2019).

Il convincimento del giudice di merito sulla sussistenza dell’insolvenza, sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta, costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Cass. 7252/2014). La Corte ha infine affermato che l’accertamento va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa, e non a quella di presentazione del ricorso (Cass. 19790/2015; Cass. 27200/2019): la Corte di merito si è perciò correttamente preoccupata di verificare la situazione dell’impresa tenendo conto anche degli indici sopravvenuti nel corso dell’istruttoria prefallimentare. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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