Affido minori: residenza dei genitori rileva per nomina del tutore (Cass. civ. Sez. I n. 15014 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di individuazione dell’ente territoriale competente a sostenere le spese per i minori collocati in affidamento familiare o in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’art. 4, comma 3, della legge Regione Lombardia n. 34 del 2004 àncora l’onere alla data di adozione del provvedimento del giudice e non alla presa in carico effettiva del minore, criterio proprio della disciplina nazionale. Nel caso in cui sia stato nominato un tutore, a seguito di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, la disposizione individua il Comune obbligato in quello di ultima residenza dei genitori alla data di tale nomina, che costituisce elemento distintivo della fattispecie. È pertanto irrilevante ogni successiva modifica della residenza dei genitori, anche se seguita da un cambiamento del progetto educativo disposto dal tribunale per i minorenni, poiché la ratio della norma è impedire l’ambulatorietà dell’obbligazione tra enti locali.

Il Fatto

Il tribunale per i minorenni aveva nominato tutore dei tre minori il sindaco di un Comune, sospendendo la potestà genitoriale dei genitori, che allora risiedevano in quel territorio. In seguito i genitori trasferirono la residenza in un altro Comune e il tribunale modificarono più volte il progetto educativo, disponendo per un minore il collocamento in comunità e per gli altri il passaggio all’affidamento familiare.

Il Comune già competente, che aveva anticipato le spese per l’affidamento e l’ospitalità, chiese con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la condanna del Comune di nuova residenza dei genitori al pagamento di quanto corrisposto. Il tribunale accolse la domanda; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 798/2024, riformò la decisione, ritenendo applicabile la disciplina speciale dettata dall’art. 4, comma 3, della legge Regione Lombardia n. 34 del 2004 per l’ipotesi di nomina del tutore.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, censuravano la violazione e falsa applicazione della norma regionale. Il ricorrente sosteneva che il criterio di collegamento dovesse essere quello della residenza dei genitori alla data di adozione dei provvedimenti di cambio di progetto, e non alla data di nomina del tutore, richiamando anche la circolare n. 35 del 6/11/2007 della Regione Lombardia, che impone di rinnovare la verifica della residenza al variare della prestazione.

La Corte ha ricostruito il sistema muovendo dalla disciplina nazionale. L’art. 6, comma 4, della legge n. 328 del 2000 radica la competenza nel Comune di residenza effettiva del soggetto prima del ricovero, sostituendo il criterio del domicilio di soccorso della legge n. 6972 del 1890. Il principio, affermato dalle pronunce richiamate tra cui Cass., sez. I, n. 3791 del 2019 e Cass., sez. I, n. 24631 del 2022, mira a evitare macchinosità e trasferimenti di oneri, rendendo ininfluenti i successivi mutamenti di residenza.

La disciplina regionale lombarda si colloca nel medesimo alveo e se ne distacca solo per un profilo: assume a riferimento non la presa in carico, ma l’adozione del provvedimento dell’autorità giudiziaria. La seconda parte del comma 3 dedica poi una previsione specifica all’ipotesi in cui risulti nominato un tutore, ponendo gli oneri a carico del Comune di ultima residenza dei genitori alla data di quella nomina.

L’interpretazione letterale e sistematica della norma conferma la soluzione della Corte territoriale. Il riferimento contenuto nella prima parte al Comune in cui i genitori “risiedono” e quello della seconda parte al Comune di “ultima residenza” non possono essere equiparati: diversamente, la previsione speciale per la nomina del tutore resterebbe priva di qualsiasi utilità. La nomina del tutore costituisce dunque elemento distintivo della fattispecie, idoneo a fissare la competenza, in conformità con gli indirizzi già espressi da questa Corte, tra cui l’ordinanza n. 6765 del 2024 e le pronunce n. 7188 del 2024 e n. 20820 del 2024.

Il mutamento del progetto educativo non incide sul criterio. Per tutti i minori il passaggio è avvenuto dall’affidamento familiare all’istituto, o viceversa, senza quella vera e propria interruzione richiesta dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 361 del 2015). La circolare regionale richiamata dal ricorrente non è quindi condivisibile. I motivi sono stati rigettati, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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