Imposta pubblicità carrelli spesa: esenzione solo dentro i locali (Cass. civ. Sez. V n. 20831 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulla pubblicità, l’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993 opera solo al ricorrere della doppia condizione dell’esercizio all’interno dei locali adibiti alla vendita tanto dell’attività pubblicizzata quanto dell’attività di pubblicizzazione. Tale duplice condizione non ricorre quando il messaggio è collocato sui carrelli della spesa di un bene in vendita nel supermercato ma circolanti anche all’esterno dei locali e, in particolare, nel parcheggio di pertinenza del centro commerciale, poiché in tal caso rileva l’attitudine del mezzo a raggiungere un numero indistinto di potenziali acquirenti. Il presupposto impositivo dell’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993 non dipende dalla durata soggettiva della percezione del messaggio, ma dalla sua capacità diffusiva di richiamo dell’attenzione del pubblico. Il contribuente che si sia uniformato a risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria non è esonerato dall’obbligazione tributaria, ma non sono dovute le sanzioni, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento sancito dall’art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000.
Il Fatto
Una società esercente attività commerciale impugna l’avviso di accertamento relativo all’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2016, contestando la pretesa del Comune di assoggettare a tributo i messaggi pubblicitari apposti sui carrelli della spesa utilizzati nel parcheggio di un centro commerciale.
La C.T.P. rigetta il ricorso; la C.T.R. della Lombardia, respingendo l’appello, conferma la debenza dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni. La società propone quindi ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal secondo motivo, che investe la stessa sussistenza del presupposto impositivo. La censura si fonda sull’assunto che il parcheggio esterno, in quanto area pertinenziale, andrebbe ricondotto all’interno della struttura commerciale e dunque sottratto a imposizione. Il Collegio respinge la tesi: non è la relazione funzionale tra bene immobile e bene pertinenziale a dimostrare l’esposizione al pubblico di un’area, ma la sua caratteristica intrinseca di visibilità esterna. Ciò che rileva è la peculiarità del luogo, spazio aperto e liberamente accessibile a chiunque vi transiti.
Sul punto richiama l’orientamento secondo cui «è soggetto ad imposta sulla pubblicità … qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico … obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti» il nome, l’attività e il prodotto di un’azienda (Sez. V n. 23383 del 2009; Sez. V n. 17852 del 2004).
Il Collegio richiama altresì la decisione secondo cui, in tema di imposta sulla pubblicità, «il presupposto dell’imponibilità va ricercato nell’astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari», cosicché costituisce luogo aperto al pubblico quello accessibile a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l’ingresso (Sez. V n. 6714 del 2017).
Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara infondato, osservando che l’esenzione opera solo al ricorrere della doppia condizione dell’esercizio all’interno dei locali di vendita tanto dell’attività pubblicizzata quanto di quella di pubblicizzazione, condizioni che non ricorrono quando il messaggio, pur riguardante un bene venduto nel supermercato, circola anche all’esterno dei locali e nel parcheggio di pertinenza (Sez. V n. 10095 del 2021). Il presupposto impositivo non è ancorato alla durata soggettiva della percezione, ma alla capacità diffusiva di richiamo dell’attenzione del pubblico.
Il terzo motivo è invece accolto. La C.T.R. ha omesso di pronunciarsi sulla debenza delle sanzioni, ma la questione è di diritto e può essere decisa in questa sede. Le risoluzioni ministeriali richiamate dalla ricorrente (n. 3/901 del 1982 e n. 48696 del 2014) qualificano la visibilità esterna e occasionale del messaggio sui carrelli come ipotesi di esenzione. La Corte ribadisce che le circolari non costituiscono fonte di diritti e obblighi e non esonerano dall’obbligazione tributaria, ma escludono l’irrogazione delle sanzioni e degli interessi in base al principio di tutela dell’affidamento (Sez. V n. 20819 del 2020; Sez. V n. 18618 del 2019; Sez. V n. 10195 del 2016). L’incertezza interpretativa ingenerata dalle risoluzioni, pur non influendo sulla debenza dell’imposta, va valutata ai fini dell’esclusione delle sanzioni (Sez. V n. 370 del 2019).
La sentenza è quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dichiarando non dovute le sanzioni; le spese dei gradi di merito e di legittimità sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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