Compensazione impropria quote latte e prova della contestazione del controcredito (Cass. civ. Sez. I n. 23046 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica, sempre che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. L’iscrizione degli importi nel Registro nazionale dei debiti equivale all’iscrizione a ruolo ai fini del recupero, ma non esclude la contestazione del preteso debitore: in tal caso la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall’ente creditore. La verifica della contestazione si risolve in un accertamento di fatto, insindacabile in cassazione.
Il Fatto
Una società agricola otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione per il pagamento di contributi comunitari PAC, non liquidati e trattenuti in compensazione con i debiti maturati a titolo di prelievo supplementare sulla produzione lattiero-casearia. La Regione proponeva opposizione, sostenendo la correttezza delle operazioni contabili e l’onere della società di provare l’avvenuta contestazione delle somme compensate.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto. La Corte d’appello di Milano, in riforma, riteneva che il controcredito regionale difettasse del requisito della certezza, con conseguente impossibilità della compensazione legale e giudiziale ex art. 1243 cod. civ. Avverso tale sentenza la Regione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li respinge, correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, tra credito PAC e debiti per prelievo supplementare, opera la compensazione impropria o atecnica, quale mero accertamento contabile del dare e dell’avere all’interno di un unico rapporto.
Tale meccanismo trova la propria fonte nel diritto dell’Unione e nella sua primazia, che impone l’interpretazione conforme delle norme nazionali. La Corte ribadisce però che la compensazione impropria presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria, rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità.
L’iscrizione delle poste nel Registro nazionale dei debiti, equiparata ex art. 8-ter, comma 4, l. n. 33 del 2009 all’iscrizione a ruolo, non esclude la possibilità di contestazione. A fronte di questa, la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall’ente creditore, mentre al giudice di merito spetta accertare i rapporti di dare e avere sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto sufficientemente contestata la debenza del credito, valorizzando anche l’esito del procedimento penale che, pur senza individuare i responsabili, ha accertato irregolarità nella determinazione delle poste del Registro e la loro inaffidabilità. Quanto alla censura sulla eterogeneità dei controcrediti, la Corte la dichiara inammissibile, non risultando esaminata dal giudice di merito né dedotta con specifico motivo di appello.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.