Contributi ripiano disavanzi non tassabili e costi su bene altrui non ammortizzabili (Cass. civ. Sez. V n. 22096 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette, i contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e sono sottratti ad imposizione diretta. I costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell’imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non essendo invece ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi. In materia di IVA, rileva la funzione del contributo e la sua diretta connessione con il prezzo dell’operazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un’azienda di trasporto pubblico locale destinataria di un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2009. L’atto impositivo era fondato su due rilievi: i corrispettivi percepiti dal Comune a titolo di contributi per il ripianamento del debito dell’azienda, ritenuti non dichiarati, e i costi di lavori effettuati su un immobile ritenuti non ammortizzabili.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate e accolto parzialmente quello della società, escludendo la tassazione dei contributi per l’assenza del contratto di servizio, annullando le sanzioni IVA per incertezza del quadro normativo e riconoscendo l’ammortamento dei costi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la società ha proposto ricorso incidentale con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte corregge la motivazione della CTR ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., confermando l’esito ma su diversa base. Richiamando la propria giurisprudenza, afferma che i contributi pubblici a ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e sono sottratti ad imposizione diretta. Il presupposto su cui si fondavano i primi tre motivi del ricorso principale — la natura di ricavi tassabili — è quindi erroneo.

Sul diverso profilo dei costi, la Corte accoglie il quinto motivo. Il bene ammortizzabile deve essere consumabile ed entrare nel patrimonio dell’imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, come confermato dai principi contabili OIC. Il costo del fabbricato va tenuto distinto da quello del terreno, non ammortizzabile. In difetto di acquisto del diritto di superficie o di concessione a costruire, opera il principio dell’accessione, per cui il proprietario del suolo diventa proprietario dell’edificio.

Poiché il fabbricato adibito a sede sociale era stato realizzato su terreno comunale o di terzi, senza titolo idoneo a impedire l’accessione, esso non è entrato nel patrimonio della società. I costi di costruzione non sono dunque ammortizzabili, ma al limite deducibili come costi di manutenzione, ricorrendone le condizioni di legge.

La Corte accoglie inoltre il primo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la CTR non ha motivato sull’assoggettabilità ad IVA dei contributi, non chiarendo se essi siano erogati in stretta connessione con il servizio fornito. Il quarto motivo del ricorso principale e il secondo motivo di quello incidentale restano assorbiti. La sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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