Giudicato sulla condanna generica e criteri di quantificazione delle differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23115 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che pronuncia condanna generica ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ. può definire, in via parimenti generica ma preclusiva, alcuni profili della base di calcolo del diritto riconosciuto, così da impedire che nel successivo giudizio di liquidazione siano prospettate ricostruzioni diverse. Il giudicato formatosi sul punto, una volta accertata l’infondatezza della deduzione relativa alla quantificazione del c.d. sottraendo in importi diversi dai minimi tabellari, rende inammissibile ogni ulteriore disamina del regime giuridico del calcolo delle differenze retributive, con assorbimento delle questioni sul criterio applicabile e sull’art. 28 del c.c.n.l..
Il Fatto
Una struttura sanitaria regionale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per differenze retributive connesse a mansioni superiori, quantificate in euro 11.000,00.
A monte del titolo monitorio vi era una precedente pronuncia di condanna generica, emessa dal giudice di prime cure e confermata in appello, con la quale era stato accertato lo svolgimento di mansioni di categoria superiore e riconosciuto il diritto alle differenze maturate in un arco temporale determinato. La Corte territoriale ha ritenuto formato il giudicato sulla spettanza e sui criteri di quantificazione, escludendo l’applicabilità dell’art. 28 del c.c.n.l. 7 aprile 1999. Di qui il ricorso, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi e li disattende, muovendo dal rilievo che la condanna generica non è incompatibile con la definizione, già nel giudizio di accertamento, di alcuni profili della base di calcolo del diritto riconosciuto. Il percorso argomentativo si fonda sulla sentenza della Corte d’appello di Roma richiamata anche nella decisione impugnata, la quale, nel confermare la condanna generica, aveva espressamente affermato l’infondatezza della deduzione della ricorrente secondo cui le somme andavano quantificate in base agli importi percepiti e non a quelli dovuti in forza delle tabelle salariali della contrattazione collettiva.
La ragione di quella reiezione è di carattere probatorio: la percezione di importi diversi dai minimi tabellari avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva e specifica allegazione, nonché di prova, da parte datoriale. Tale affermazione, contenuta nella pronuncia passata in giudicato, preclude ogni ulteriore disamina del profilo, al di là dell’assetto giuridico astratto.
La Corte chiarisce allora che il vero tema non è la natura di condanna generica dell’originaria sentenza, perché ciò non esclude che, ferma restando tale natura, la pronuncia possa in concreto già definire, in via parimenti generica ma preclusiva rispetto a ricostruzioni successive diverse, alcuni profili della base di calcolo del diritto riconosciuto. Ne segue l’assorbimento delle questioni riguardanti il regime giuridico del calcolo delle differenze retributive, che resta fissato nella misura pari alla differenza tra il trattamento iniziale di categoria superiore e quello della posizione di provenienza.
Il ricorso è pertanto rigettato, senza statuizione sulle spese per essere il lavoratore rimasto intimato. La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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