Manleva del gestore idrico verso l’ente concedente resta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. III n. 14340 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione della domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico integrato nei confronti dell’ente territoriale concedente, nell’ambito dell’azione risarcitoria promossa dall’utente per l’insufficiente livello di somministrazione di acqua potabile. La domanda di manleva qualifica infatti una garanzia impropria, che costituisce il riflesso della domanda risarcitoria principale e ne condivide il radicamento nella giurisdizione del giudice ordinario. Resta parimenti devoluta al giudice ordinario la domanda di riduzione del canone fondata sull’inadempimento contrattuale del somministrante, poiché essa non investe la determinazione astratta della tariffa adottata con provvedimento amministrativo, ma la pretesa di corrispondere il canone per intero in presenza di una fornitura non conforme ai requisiti di potabilità.
Il Fatto
Un utente ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace il gestore del servizio idrico integrato, deducendo che nel periodo compreso tra la fine del 2012 e i primi mesi del 2014 la società aveva fornito acqua classificata come non potabile. Ha chiesto la riduzione del 50% del canone relativo al periodo, il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di un depuratore e il risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ.
Il gestore ha eccepito il difetto di giurisdizione, assumendo che la controversia involgesse la riduzione della tariffa, e ha chiamato in causa l’ente regionale per la manleva. Il giudice di pace ha accolto le domande dell’utente. In appello il Tribunale ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda principale, ha riconosciuto il solo risarcimento ex art. 1218 cod. civ. e ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sostenendo che la verifica investisse l’omessa adozione di provvedimenti autoritativi di riduzione della tariffa. Il motivo è infondato. La Corte richiama i propri precedenti e, in particolare, le Sezioni Unite n. 17248/2022, n. 32689/2021 e n. 33209/2018, oltre a Cass. n. 25092/2023 e n. 18097/2023, che hanno già affermato la giurisdizione ordinaria.
Il Collegio osserva che gli attori hanno domandato la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento del somministrante, non già la mancata adozione di provvedimenti volti a rideterminare la tariffa. La circostanza che la riduzione sia chiesta anche per il futuro non muta la natura della pretesa: si discute se l’ammontare fissato in via astratta dal provvedimento amministrativo spetti per intero in presenza di un inadempimento parziale. Le censure attengono quindi all’inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, non alla tariffa e alle sue modalità di determinazione.
Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 141 ss. del T.U. Ambiente, degli artt. 9, 12 e 13 del d.lgs. n. 31/2001 e della O.P.C.M. n. 3921/2011, rapportati all’art. 1218 cod. civ., contestando il rigetto della manleva. Il motivo è fondato. La Corte, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 1599 del 2022), afferma che, pur trattandosi di questione di giurisdizione, essa può essere decisa dalla sezione semplice.
Sul merito del riparto, il Collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 36897 del 2021: la domanda di manleva del gestore verso l’ente territoriale concedente, proposta nell’azione risarcitoria dell’utente, qualifica una garanzia impropria, riflesso della domanda principale, con la quale condivide il radicamento nella giurisdizione ordinaria. Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., resta assorbito.
Ne consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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