Omessa ammissione della prova testimoniale decisiva e cassazione della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 23706 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa ammissione della prova testimoniale è denunciabile per cassazione solo quando la prova non ammessa o non esaminata investa un punto decisivo della controversia. È necessario che la prova, se ammessa, sia idonea a dimostrare circostanze capaci di invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento del convincimento del giudice di merito. In tal caso la ratio decidendi resta priva di fondamento. L’apertura di una procedura concorsuale nel corso del giudizio di cassazione non produce effetti sul processo, dominato dall’impulso d’ufficio, e non impone la riassunzione nei confronti della curatela. La caducazione della statuizione sul raddoppio del contributo unificato consegue automaticamente alla riforma della sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo avere rinvenuto un corpo estraneo durante la masticazione di un prodotto dolciario, aveva agito davanti al Giudice di pace per ottenere il risarcimento dei danni, prospettando la responsabilità della società produttrice.
Il giudice di pace rigettò la domanda per intervenuta prescrizione. Il Tribunale, in grado di appello, ritenne infondata l’eccezione di prescrizione ma, nel merito, respinse l’impugnazione. Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, tornando a contestare la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente, perché tutti attengono al tema della mancata ammissione, e in parte del mancato esame dell’istanza, della prova per testi. Essi censurano la sentenza sotto i profili della falsa applicazione di norma di diritto, dell’omesso esame di fatto decisivo e della motivazione inesistente. La Corte li ritiene fondati.
Il Tribunale, con motivazione stereotipata, si era limitato ad affermare che le prove articolate non avrebbero consentito di provare i fatti, senza però valutare il contenuto del capitolo di prova dedotto in udienza e ritualmente riportato nell’atto di appello. Il capitolo, non esaminato dal giudice di merito, era diretto a dimostrare la riconducibilità del prodotto alla società indicata come produttrice.
La Corte richiama il principio secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale è denunciabile in cassazione solo quando la prova investa un punto decisivo della controversia. Occorre cioè che la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze che avevano determinato il convincimento del giudice di merito.
Nel caso concreto la prova complessivamente dedotta era idonea a dimostrare, non in termini di mera probabilità ma di certezza, l’effettiva dinamica dei fatti. La mancata e adeguata lettura degli atti di causa ha impedito al Tribunale di ammettere le ulteriori prove testimoniali, oltre a quella rimasta del tutto non considerata. Il ricorso è pertanto accolto con riferimento ai primi tre motivi.
I motivi quarto e quinto, concernenti la dedotta non contestazione, restano assorbiti. Assorbito è pure il sesto motivo, relativo alla statuizione sul raddoppio del contributo unificato: trattandosi di statuizione posta ai fini del successivo recupero da parte dell’amministrazione finanziaria, essa cade automaticamente con la riforma della sentenza. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al Tribunale, essendo necessari gli accertamenti di fatto omessi.
Nota della Redazione
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