Estervestizione societaria e sede effettiva: irrilevante il luogo degli impulsi gestionali (Cass. civ. Sez. V n. 23707 del 22.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accertamento dell’esterovestizione di una società con sede in altro Stato membro, la nozione di sede dell’amministrazione di cui all’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 coincide con quella di sede effettiva e richiede un accertamento complessivo che valorizzi anche i fattori sostanziali, come il luogo di esercizio dell’attività principale. Non è criterio sufficiente, né esclusivo, l’individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali e le direttive, qualora esso coincida con la sede della controllante italiana. Occorre dimostrare che la società estera è una costruzione di puro artificio, priva di effettività economica e finalizzata all’elusione, non corrispondente a un’entità reale. Anche ammesso il ruolo di amministratori di fatto dei soci italiani, l’art. 49 TFUE e l’art. 4 della Convenzione Italia-Portogallo impediscono di presumere abusivo il comportamento della società che svolga in Italia la parte principale della propria attività.

Il Fatto

La Guardia di Finanza, con PVC del 31.07.2012, contestava la fittizietà della sede legale di una società di diritto portoghese, con sede effettiva ritenuta in Italia presso il “quartier generale” di due soci italiani. La società svolgeva attività di rimorchio d’altura e assistenza alle piattaforme petrolifere al largo dell’Africa, avvalendosi di rimorchiatori propri e di personale non italiano.

L’Agenzia delle entrate, ritenuta la società esterovestita ai sensi dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2005-2012 nei confronti della società e dei due fratelli, quali amministratori di fatto. La CTP di Brindisi rigettava le impugnazioni; la CGT-2 Puglia le accoglieva con tre sentenze. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre ricorsi, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria i motivi sulla violazione di legge in tema di esterovestizione, dichiarandoli ammissibili ma infondati. Il Collegio ricorda che l’esterovestizione consiste nella fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale, in un Paese a trattamento più vantaggioso, per sottrarsi al regime nazionale.

Non si può prescindere dai principi unionali sulla libertà di stabilimento: secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la scelta di una legislazione più vantaggiosa non è di per sé abuso, salvo che si tratti di costruzioni di puro artificio. Deve sussistere un insediamento effettivo e l’esercizio di un’attività economica reale nello Stato ospite.

Quanto all’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, la nozione di sede dell’amministrazione coincide con la sede effettiva: il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione. Il Collegio chiarisce che la verifica, nel caso concreto, di un complesso di dati sostanziali non può ridursi al luogo da cui partono gli impulsi gestionali, specie se esso coincida con la sede della controllante.

La Corte valorizza l’art. 4, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Portogallo, che àncora la residenza al luogo della direzione effettiva, e l’art. 4, par. 3, del Modello OCSE come modificato nel 2017, che considera il place of effective management uno, ma non l’unico, dei fattori rilevanti. La prospettazione dell’Ufficio è giudicata atomistica, perché trascura i dati principali che individuano la sede e si concentra sul ruolo dei soci.

L’accertamento dei giudici d’appello è ritenuto coerente ed esaustivo: la società disponeva di 52 dipendenti, di due rimorchiatori e di un ufficio nello Stato ospite, dove si tenevano le riunioni degli organi societari. I contratti di ship management con le società italiane svolgevano solo una funzione strumentale, senza rilievo decisivo. Ne segue il rigetto dei ricorsi riuniti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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