Permessi L. 104 e onere della prova dell’abuso a carico del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24559 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permessi fruiti per l’assistenza a familiare con handicap grave ai sensi dell’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, l’onere di provare l’uso improprio o fraudolento dei permessi grava sul datore di lavoro. L’incompletezza della documentazione attestante il raggiungimento del luogo di residenza del familiare non integra di per sé giusta causa di licenziamento, quando l’uso del permesso sia stato preventivamente autorizzato e il datore non abbia allegato e provato alcun abuso. La distanza tra sede di lavoro e luogo dell’assistenza è circostanza irrilevante, non escludendo l’effettività dell’assistenza prestata.
Il Fatto
Un lavoratore, fruendo dei permessi riconosciuti per l’assistenza al fratello portatore di handicap grave, si era assentato dal lavoro per complessivi trentuno giorni. Il datore di lavoro, contestando che egli non avesse documentato correttamente di essersi recato presso il luogo di residenza familiare, aveva intimato il licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale aveva annullato il recesso e condannato il datore alla reintegra e al pagamento di un’indennità dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, con il versamento della contribuzione. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, riconoscendo l’incompletezza documentale ma ritenendola giustificata dal carattere nuovo della richiesta di giustificazione e dall’assenza di prova dell’abuso. Il datore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per la loro connessione e li rigetta nel merito. Il nucleo della decisione è la ripartizione dell’onere della prova: spetta al datore di lavoro dimostrare l’uso improprio o fraudolento dei permessi cui il lavoratore ha diritto, e tale onere, nella specie, non risulta adempiuto.
Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 sotto il profilo dell’obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di residenza familiare. Il terzo motivo richiamava il comma 3-bis della stessa disposizione e l’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente addossato al datore la prova dell’uso improprio. La Corte conferma l’impostazione del giudice di merito.
La Corte territoriale, si legge nell’ordinanza, ha correttamente rilevato che il datore non aveva assolto all’onere di provare la giusta causa del recesso. Per converso, il lavoratore aveva preventivamente richiesto l’autorizzazione e documentato, sia pure parzialmente, i viaggi compiuti.
Quanto alla distanza tra la sede di lavoro e il luogo dell’assistenza, il Collegio la considera circostanza priva di rilievo, perché non esclude l’effettività dell’assistenza; questa risulta anzi possibile in ragione della circostanza che i permessi erano fruiti in concomitanza con ferie e riposi. Restano assorbiti i motivi sulla buona fede, sull’art. 115 cod. proc. civ. e sulla motivazione.
Il ricorso è rigettato, con condanna del datore alle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori. La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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