Inammissibile appello ex art 348 ter cpc senza motivi di impugnazione (Cass. civ. Sez. III n. 2957 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell’art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei fatti di causa tanto del primo quanto del secondo grado, ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ., e l’esposizione dei motivi sui quali l’appello era fondato. Tale indicazione è necessaria al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni già prospettate al giudice del gravame e sottoposte al vaglio del giudice di legittimità. Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive in materia di compenso dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.

Il Fatto

I ricorrenti, medici che avevano frequentato scuole di specializzazione senza percepire alcun compenso, avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Roma le amministrazioni statali, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva n. 82/76/CEE.

Il Tribunale, con sentenza n. 771 del 2020, aveva dichiarato prescritto il diritto. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza n. 2613 del 2021, aveva dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348 bis cod. proc. civ. Parte degli originari attori ha impugnato per cassazione la sentenza di primo grado; le amministrazioni intimate non hanno notificato controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la declaratoria di prescrizione del diritto vantato dagli attori, contestando l’orientamento che fissa la decorrenza del termine dal 27 ottobre 1999.

Il motivo è dichiarato inammissibile per una ragione processuale preliminare. Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ. deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei fatti di causa di entrambi i gradi, ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ., e l’esposizione dei motivi sui quali si fondava l’appello. Nel ricorso in esame tale indicazione è assente. Essa è necessaria per evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni già prospettate al giudice del gravame. A sostegno la Corte richiama un orientamento consolidato (Sez. I n. 13228 del 2023; Sez. III n. 9494 del 2023; Sez. L n. 7476 del 2022; Sez. 6-3 n. 2784 del 2015; Sez. 6-3 n. 10722 del 2014; Sez. 6-3 n. 8942 del 2014).

Ad abundantiam, il Collegio rileva un ulteriore profilo di inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive, realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.

Sul punto la Corte richiama l’orientamento costante (Sez. 6-3 n. 6606 del 2014; Sez. L n. 18961 del 2020; Sez. 6-L n. 14112 del 2020; Sez. 6-3 n. 13281 del 2020; Sez. III n. 13758 del 2018; Sez. III n. 23199 del 2016; Sez. III n. 16104 del 2013; Sez. III n. 17868 del 2011), risalente alle sentenze gemelle del 2011 e confermato dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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