Motivazione avviso classamento DOCFA senza variazione vani (Cass. civ. Sez. V n. 24608 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ove invece vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. In particolare, la diversa distribuzione degli spazi interni, senza rideterminazione del numero dei vani, non necessita di specifica motivazione, a differenza di quanto accade quando sia la consistenza o il numero dei vani a fondare la variazione di classe e rendita.

Il Fatto

La controversia ha origine dalla rettifica della classazione catastale di un’unità immobiliare urbana, operata dall’Agenzia delle entrate all’esito di una procedura DOCFA. L’immobile, già accatastato in categoria A/1, dopo una modifica della distribuzione degli spazi interni era stato dichiarato dai contribuenti in categoria A/2, classe 4, con consistenza invariata in 8,5 vani. L’Ufficio, con avviso di accertamento, aveva ristabilito la precedente classificazione in categoria A/1, classe 4, vani 8,5.

I contribuenti impugnavano l’atto, ma sia il giudice di primo grado sia la CTR della Liguria rigettavano le loro doglianze, confermando la legittimità della rettifica. Avverso la sentenza di appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in sette motivi, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, oltre a omessa pronuncia e inesistenza della motivazione. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevandone la connessione, e li ha ritenuti tutti volti a sollecitare una non consentita rivalutazione dei fatti di causa. Il nucleo della doglianza atteneva alla pretesa insufficienza motivazionale dell’avviso di accertamento, che secondo i contribuenti non avrebbe indicato gli immobili assunti in comparazione né operato alcun raffronto con immobili simili.

Richiamando un orientamento ormai consolidato, la Corte ha ribadito la distinzione tra le due ipotesi che possono caratterizzare la rettifica in sede di procedura DOCFA. Quando la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una mera diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni, senza contestazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe. Quando invece l’Ufficio disattende gli elementi di fatto, la motivazione deve essere più analitica e specificare le differenze riscontrate.

Nel caso concreto, la Corte ha osservato che la vicenda ricadeva nella prima ipotesi. L’avviso riportava i precedenti dati di classamento e rendita — Zona censuaria 1, Categoria A/1, Classe 4, consistenza 8,5 vani — e si limitava a ristabilire la classificazione preesistente, senza disattendere gli elementi fattuali della dichiarazione. La DOCFA, infatti, non aveva modificato la consistenza dei vani né altri elementi rilevanti, ma solo proposto una diversa categoria a parità di classe e consistenza. Ne conseguiva che non era necessaria alcuna specifica motivazione né alcun confronto con immobili simili.

La Corte ha poi distinto il caso in cui la rideterminazione riguardi il numero dei vani catastali: in tale evenienza l’eventuale differenza di rendita non deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma dal mutamento di un elemento essenziale, sicché la motivazione non può esaurirsi nella mera indicazione dei dati oggettivi e della classe.

Quanto agli ulteriori profili, la Corte ha dichiarato manifestamente infondati il quarto motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’incongruità del classamento rispetto a immobili simili, e il settimo, concernente l’inesistenza della motivazione della sentenza impugnata. Ha ricordato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. La sentenza impugnata, avendo affrontato tutti i problemi della controversia e motivato adeguatamente sulla legittimità dell’avviso, non presentava alcun vizio radicale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *