Inammissibile il motivo che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 24621 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che sovrappone la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione, invocando congiuntamente le ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., è inammissibile, non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili. A seguito della riforma introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più deducibili le censure di insufficienza o incompletezza della motivazione, essendo denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La censura che, sotto l’apparente deduzione di un omesso esame di fatto decisivo, miri alla rivalutazione delle prove si risolve in un non consentito terzo grado di merito ed è inammissibile.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativi alle annualità 2008 e 2009, fondati su presunti ammanchi di magazzino di rame elettrolitico. L’amministrazione finanziaria aveva constatato che il materiale non transitava nei magazzini della società, ma veniva stoccato direttamente presso le trasportatrici, con quantità risultate superiori a quelle giacenti presso i terzi: la differenza era recuperata a tassazione come presunzione legale di cessione senza fattura, confermata dal saldo di cassa negativo.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, previa riunione, respingeva gli appelli. La società ricorreva per cassazione con due motivi, cui l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava il difetto di motivazione su un punto decisivo, ossia la determinazione della consistenza di magazzino, e la violazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997, lamentando l’omesso esame delle prove. La Corte lo dichiara inammissibile sotto plurimi profili.

Anzitutto per la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei: non è consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili, poiché la violazione di diritto suppone accertati gli elementi di fatto, mentre il vizio di motivazione quegli elementi intende rimettere in discussione. Richiamando Cass. n. 32952 del 2019, Cass. n. 24901 del 2019 e Cass. n. 26874 del 2018, la Corte esclude la tesi anche aderendo all’orientamento meno rigoroso sul motivo frutto di mescolanza.

Il motivo è inammissibile anche perché alla fattispecie si applica l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo novellato dalla riforma del 2012, essendo la sentenza impugnata pubblicata il 22.02.2016. Non trovano più accesso al sindacato di legittimità le censure di insufficienza o incompletezza della motivazione; resta denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, individuata nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e incomprensibile, secondo il principio di Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014.

Il controllo residuo concerne l’omesso esame di un fatto storico controverso, oggetto di discussione e decisivo, che la ricorrente deve rigorosamente indicare nel dato testuale o extratestuale, nel come e nel quando della discussione e nella sua decisività. Nel caso di specie la ricorrente ha censurato una motivazione asseritamente insufficiente e un omesso esame di elementi di prova, mirando in realtà alla rivalutazione dei fatti: una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.

Quanto al secondo motivo, relativo a un asserito vizio di ultrapetizione per avere la CTR valorizzato i saldi di cassa negativi, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza e, in ogni caso, infondato. Non incorre in ultrapetizione il giudice che esamini una questione tacitamente proposta, in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate, potendo egli porre a base della pronuncia considerazioni di diritto diverse e rilevare la mancanza degli elementi caratterizzanti una pretesa. La CTR si era limitata a evidenziare che i saldi negativi costituivano un’anomalia contabile che avvalorava la presunzione di cessione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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