Legittimazione del creditore alla liquidazione giudiziale e accertamento incidentale del credito (Cass. civ. Sez. I n. 26518 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione attiva del creditore a presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 37, comma 2, CCII (già art. 6 l.fall.), non presuppone l’accertamento pieno e definitivo del credito né l’esecutività del titolo. È sufficiente un vaglio incidentale e sommario, coerente con il carattere del rito, volto a verificare l’astratta legittimazione del creditore istante. Non basta però la mera possibilità o probabilità dell’esistenza del credito, né l’autodichiarazione del ricorrente. La contestazione del debitore circa l’an o il quantum del credito attiva il potere-dovere del giudice di accertarne incidentalmente l’effettiva esistenza, tenendo conto delle allegazioni e produzioni di entrambe le parti.
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in accoglimento del reclamo dell’ex socio, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale e rimesso gli atti al tribunale. In primo grado il Tribunale aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso del socio per difetto di legittimazione attiva, in mancanza di prova del maggior credito vantato a titolo di liquidazione della quota di partecipazione, dopo l’esclusione dalla società.
La questione riguarda la possibilità di fondare la legittimazione del creditore istante su un credito ancora sub iudice, oggetto di un separato giudizio pendente a seguito di cassazione con rinvio.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono fondati e vengono accolti, con assorbimento del terzo. La Corte rileva che i giudici del reclamo, dopo aver dato atto della pendenza del giudizio sul residuo credito del socio, si sono limitati ad affermare che la contestazione del credito ancora sub iudice basta a ritenere la legittimazione.
Tale statuizione non è coerente con il formante giurisprudenziale di legittimità formatosi sull’art. 6 l.fall. e sul corrispondente art. 37, comma 2, CCII. La legittimazione attiva non richiede un accertamento pieno e definitivo del credito, essendo sufficiente un vaglio incidentale in sede preliquidatoria, finalizzato a verificare l’astratta legittimazione del creditore istante.
Il controllo può essere meno rigoroso quando il credito sia già stato accertato in altra sede giudiziaria: in tal caso rilevano solo significative anomalie della pronuncia, che obbligano il giudice a dar conto delle ragioni del discostamento.
Può trattarsi anche di un credito contestato, non ancora certo, liquido ed esigibile, oppure non scaduto o condizionale, la cui esistenza può desumersi anche dalle risultanze della verifica del passivo. Deve però escludersi che basti la mera possibilità o probabilità dell’esistenza del credito, né che il ricorrente si dichiari creditore.
In mancanza di un titolo giudiziale definitivo, la contestazione del debitore circa l’an o il quantum attiva il potere-dovere del giudice di accertare, sia pure in via incidentale e sommaria, l’effettiva esistenza del credito, tenendo conto delle allegazioni e produzioni di entrambe le parti. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per il nuovo accertamento incidentale e per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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