Tetto di spesa per struttura accreditata e onere della prova (Cass. civ. Sez. I n. 27282 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accreditamento delle strutture sanitarie private, il tetto di spesa contrattualmente assegnato a ciascun erogatore opera per singolo anno e con riferimento al costo complessivo delle prestazioni, non al numero delle stesse. Il superamento di tale limite nummario comporta la cosiddetta regressione tariffaria, con riduzione proporzionale dei corrispettivi dovuti. L’onere della prova dell’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget grava sulla struttura accreditata, che non può invocare il solo tetto di macroarea fissato dalla Regione. Le domande subordinate di adempimento contrattuale e di illecito aquiliano sono inammissibili quando l’ente abbia erogato tutte le somme contrattualmente messe a disposizione.
Il Fatto
Una società che gestisce un istituto di analisi mediche convenzionato ottiene dal Tribunale di Sassari la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento del residuo corrispettivo per prestazioni diagnostiche di laboratorio rese negli anni 2009-2018. Il primo giudice ritiene applicabile lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 al solo triennio 2007-2009 e accoglie la domanda.
La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, riforma integralmente la decisione: l’azienda era stata illegittimamente dichiarata contumace e, soprattutto, l’art. 11 del contratto imponeva alla struttura di non superare il tetto di spesa fissato per ciascun anno. La società propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997 e dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che il limite insuperabile sarebbe quello fissato dalla Regione per ciascuna macroarea. La Corte respinge la censura: essa non coglie l’esatta ratio decidendi, poiché la sentenza d’appello ha chiarito che la clausola contrattuale poneva a carico dell’erogatore l’obbligo di rispettare il limite nummario assegnato alla singola struttura, collegando il suo superamento a un meccanismo di regressione tariffaria.
La ricorrente non censura gli snodi motivazionali con cui il giudice di merito ha accertato il superamento dei limiti, ma si limita a prospettare un diverso criterio di determinazione del tetto. Il ricorso incorre inoltre in difetto di autosufficienza, perché i contratti oggetto di lite non sono trascritti, salvo stralci insufficienti che richiamano una clausola diversa da quella valorizzata in sentenza.
La Corte conferma l’indirizzo secondo cui l’onere della prova dell’esistenza di risorse disponibili per remunerare le prestazioni extra budget è a carico della struttura accreditata, richiamando Cass., sez. III, n. 13884 del 2020. Le pronunce di appello invocate dalla ricorrente non sono utilmente spendibili, essendo state disattese in sede di legittimità da Cass., sez. I, n. 18267 del 2024 in fattispecie sovrapponibile.
Il secondo motivo, relativo al rigetto delle domande subordinate per inadempimento e illecito extracontrattuale, è dichiarato inammissibile e comunque infondato. La Corte territoriale ha accertato l’insussistenza di un inadempimento, avendo l’ente erogato tutte le somme contrattualmente disponibili, mentre la maggior pretesa deriva dall’eliminazione dello sconto di legge dal conteggio dei corrispettivi. L’allegazione di un illecito aquiliano appare poi difficilmente conciliabile con la condotta dell’erogatore che ha tollerato il sistema retributivo poi contestato.
Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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