Prelazione ministeriale e pagamento del prezzo nell’esecuzione immobiliare (Cass. civ. Sez. III n. 29477 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vendita di cose di interesse artistico e storico, il provvedimento con cui l’amministrazione esercita il diritto di prelazione determina il passaggio allo Stato della proprietà del bene, ai sensi degli artt. 32, terzo comma, della legge n. 1089 del 1/06/1939 e 65, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1913 n. 363, applicabili ratione temporis. Il pagamento del prezzo in favore dell’avente diritto non integra condizione o requisito del trasferimento, restando ferma la sola responsabilità dell’amministrazione quale debitrice inadempiente. L’opposizione agli atti esecutivi non può avere ad oggetto l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione, essendo previsto il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ.. La cognizione sulla legittimità del provvedimento di prelazione, adottato in condizioni di supremazia all’esito di una fase procedimentalizzata, spetta al giudice amministrativo.
Il Fatto
Gli eredi di un soggetto deceduto propongono opposizione agli atti esecutivi nell’ambito di una procedura immobiliare, contestando l’esercizio della prelazione da parte del Ministero della Cultura. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4348/2023, rigetta l’opposizione. Gli opponenti impugnano la decisione in Cassazione con due motivi, ai quali resiste il Ministero con controricorso.
Le controricorrenti private, aggiudicatarie nel procedimento esecutivo, propongono a loro volta ricorso incidentale, censurando la misura delle spese legali liquidate dal giudice di merito, ritenute esigue rispetto al valore effettivo della controversia.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte rileva che l’opposizione agli atti esecutivi non può avere ad oggetto l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione. Avverso tale provvedimento è previsto uno specifico mezzo di tutela, il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., stante la compatibilità della disciplina dettata dall’art. 624, quarto comma, cod. proc. civ. con la sospensione di cui all’art. 618 cod. proc. civ.. Le ragioni dell’opposizione formale trovano la loro sede naturale nel giudizio di merito. La qualificazione dell’atto introduttivo operata dal giudice di merito è ritenuta non implausibile e, pertanto, non censurabile. Il motivo è dichiarato inammissibile.
Sul secondo motivo, la Corte conferma l’orientamento secondo cui, nella vendita di cose di interesse artistico e storico, il provvedimento di prelazione segna il passaggio della proprietà del bene allo Stato. Il pagamento del prezzo non costituisce condizione o requisito del trasferimento. L’eventuale inadempimento dell’amministrazione rileva soltanto sul piano della responsabilità contrattuale. Non si configura, quindi, un acquisto dal precedente aggiudicatario, trattandosi di una peculiare ipotesi di acquisto autonomo.
La Corte aggiunge che la fase di valutazione discrezionale sull’an della prelazione è procedimentalizzata e la cognizione sulla legittimità del relativo provvedimento, adottato in condizioni di supremazia, spetta al giudice amministrativo. Il secondo motivo è quindi infondato.
Quanto al ricorso incidentale, circoscritta la contestazione al solo capo sulle spese, viene meno l’ordinaria inscindibilità delle opposizioni agli atti esecutivi e la necessità della partecipazione di tutti i contraddittori necessari del grado di merito. Il motivo è ammissibile e fondato, non risultando la liquidazione rispettosa dei minimi tariffari. La sentenza è cassata sul punto e, decidendo nel merito, la Corte liquida le spese del grado di merito in Euro 30.000,00, oltre accessori, con condanna dei ricorrenti principali in solido. Il ricorso principale è rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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