Revocazione sentenze Consiglio di Stato ammessa solo per limiti esterni della giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 31419 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo rese su impugnazione per revocazione, la questione di giurisdizione può sorgere solo con riferimento al potere di statuire sulla revocazione stessa, restando esclusa la possibilità di rimettere in discussione il potere esercitato con la precedente decisione di merito. È pertanto inammissibile il ricorso proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost. con il quale si censuri la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale, ma si contesta il modo di esercizio della funzione. Le Sezioni Unite possono sindacare i soli limiti esterni della giurisdizione. Il rispetto del principio di ragionevole durata del processo consente di definire immediatamente il procedimento in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità, senza preventiva integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una scuola di guida, aveva impugnato davanti al TAR Marche una serie di atti amministrativi provinciali, tra cui la diffida al ripristino dell’organico degli istruttori e la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività, deducendo violazioni procedurali, falsa applicazione degli artt. 123 e 126 del d.lgs. n. 285 del 1992, eccesso di potere e illegittimità del regolamento provinciale.
Il ricorso e i motivi aggiunti erano stati respinti; l’appello al Consiglio di Stato era stato rigettato. Proposta revocazione avverso tale decisione, il Consiglio di Stato l’aveva dichiarata inammissibile. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di revocazione, evocando la violazione dei limiti della giurisdizione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno anzitutto ribadito un orientamento consolidato: Sez. U n. 6826 del 22/03/2010 stabilisce che, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità, il processo va definito con immediatezza, senza preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non sia stato notificato, trattandosi di attività ininfluente sull’esito. Tale indirizzo è stato applicato anche al ricorso prima facie infondato (Cass. n. 15106 del 17/06/2013).
Nel merito, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, avverso le decisioni del giudice amministrativo rese su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere di statuire sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di rimettere in discussione il potere sulla precedente decisione di merito (Sez. Unite n. 31559 del 2021; n. 28214 del 2019; n. 1520 del 2016; n. 16754 del 2014).
I tre motivi di ricorso — tutti volti a contestare lo sconfinamento della giurisdizione amministrativa nella sfera della pubblica amministrazione, l’invasione della giurisdizione del giudice ordinario e l’eccesso di potere giurisdizionale con effetti di denegata giustizia — sono stati ritenuti estranei all’ambito del sindacato consentito. Essi si riducono alla contestazione della stessa giurisdizione del giudice amministrativo e, segnatamente il terzo, contengono censure di puro merito avverso la decisione d’appello.
La Corte ha osservato che il ricorrente censura la sentenza emessa all’esito della fase rescindente, senza lamentare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, unico ambito di censurabilità. Le critiche investono l’accertamento dei fatti e l’applicazione delle regole di giudizio, non l’osservanza dei poteri spettanti al Consiglio di Stato nella verifica dei presupposti della revocazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., attesa l’assoluta estraneità dei motivi all’ambito di sindacato della Corte (Sez. U n. 27195 del 22/09/2023). È stata altresì attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte ha infine disposto la segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ai sensi dell’art. 88 c.p.c., in relazione a espressioni usate nella memoria difensiva.
Nota della Redazione
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