Obblighi dichiarativi del tesoriere e nesso causale nel pignoramento degli enti locali (Cass. civ. Sez. III n. 6371 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto tesoriere degli enti locali, chiamato a rendere la dichiarazione di quantità nel processo di espropriazione promosso dai creditori dell’ente sulle disponibilità del conto di tesoreria, è sempre tenuto a fornire al giudice dell’esecuzione tutti gli elementi utili a consentirgli il rilievo d’ufficio dell’impignorabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva, ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. (decreto legislativo n. 267 del 2000), anche nel caso in cui lo stesso ente debitore si sia costituito nel processo esecutivo o abbia proposto l’opposizione, per la quale è l’unico legittimato attivo. In tali ultime ipotesi l’ente debitore assume l’onere di documentare i fatti allegati a fondamento della sua eccezione di impignorabilità e di coltivare diligentemente l’eventuale opposizione; in mancanza, il pregiudizio consistente nell’assegnazione delle somme pignorate gli è causalmente imputabile in via esclusiva, restando eliso il nesso causale con l’eventuale inadempimento del terzo debitore. In caso di azione risarcitoria verso il proprio istituto tesoriere, l’ente attore ha l’onere di dimostrare non solo che la dichiarazione resa fosse incompleta, imprecisa o non veritiera, ma anche che essa sia stata la causa dell’assegnazione di somme effettivamente impignorabili.

Il Fatto

Il Comune di Campomarino ha agito nei confronti del proprio istituto tesoriere per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza delle dichiarazioni rese, quale terzo pignorato, in un procedimento di espropriazione presso terzi. Tali dichiarazioni avrebbero condotto all’assegnazione di somme non pignorabili in favore di un creditore dell’ente.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Larino, che aveva sì ritenuto sussistente la condotta illecita della banca, ma aveva giudicato insufficiente la prova del danno concreto. La Corte d’appello di Campobasso, accogliendo l’appello incidentale dell’istituto, ha escluso in radice la condotta illecita, confermando il rigetto e assorbendo l’appello principale dell’ente sulla prova del danno. Il Comune ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 547 c.p.c. e dell’art. 159 d.lgs. n. 267/2000.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal disposto dell’art. 159 del T.U.E.L., che impone al giudice dell’esecuzione il rilievo d’ufficio dell’impignorabilità delle somme destinate dall’ente alle finalità protette. Poiché tale rilievo presuppone la conoscenza dei dati rilevanti, che in prima battuta possono essere forniti solo dal tesoriere terzo pignorato, questi ha non solo l’onere, ma il preciso obbligo giuridico di specificare, oltre alle somme giacenti, l’esistenza delle delibere di vincolo, il loro oggetto, l’importo e la data di notificazione.

Il Collegio valorizza il comma 4 dell’art. 159, secondo cui le procedure esecutive intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere: da ciò deriva che il tesoriere deve verificare, quanto meno in base agli atti in suo possesso, se il vincolo di impignorabilità sussista. L’obbligo di notifica semestrale delle delibere al tesoriere ha proprio lo scopo di renderlo edotto dei vincoli, perché possa valutare quali somme siano pignorabili.

Ne consegue che la tesi della banca — secondo cui il tesoriere potrebbe limitarsi a dichiarare l’esistenza delle somme e ad apporre il vincolo — è manifestamente infondata. Una dichiarazione meramente “positiva”, priva di specificazioni, va intesa come attestazione implicita dell’esistenza di somme liberamente pignorabili per un importo almeno pari al pignoramento, ciò che può derivare dalla inesistenza di delibere di vincolo o dalla presenza di disponibilità eccedenti.

La Corte distingue però la condotta inadempiente dal nesso di causa. L’ente locale è l’esclusivo legittimato a proporre l’opposizione per far valere l’impignorabilità e, costituendosi o opponendosi, assume l’onere di provare diligentemente le circostanze allegate. Se l’assegnazione consegue alla valutazione del giudice su circostanze comunque allegate dall’ente, o alla mancata diligente coltivazione dell’opposizione, l’omissione del tesoriere perde efficienza causale: il danno è imputabile in via esclusiva alla condotta negligente dell’ente, con interruzione del nesso causale.

La sentenza d’appello non è dunque conforme a diritto laddove esclude in radice l’inadempimento; ma la sua conclusione di rigetto resta corretta, perché nella specie difetta la prova che le somme assegnate fossero effettivamente impignorabili e che la dichiarazione del tesoriere ne sia stata la causa. Il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., e spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

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