Delega di firma dell’avviso di accertamento e condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. V n. 111 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento integra una delega di firma e non una delega di funzioni, con la conseguenza che può essere attuata anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato, che consente la verifica ex post di corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. La delega di firma non deve indicare le ragioni che ne hanno resa necessaria l’adozione, né il termine di validità, né il nominativo del soggetto delegato. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia applicato tale indirizzo, chiedendo un nuovo sindacato su circostanze fattuali, è inammissibile; la censura di motivazione resta circoscritta al minimo costituzionale. L’opposizione alla proposta di definizione anticipata ex art. 360-bis cod. proc. civ. e la decisione conforme alla proposta integrano i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini Irap, Ires e Iva, oltre interessi e sanzioni, il maggior reddito accertato con metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, comma secondo, del d.P.R. n. 600/1973, per l’anno 2009. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso sul rilievo della nullità dello stesso per carenza di potere del funzionario sottoscrittore.

La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione, riteneva ammissibile l’appello dell’Ufficio e riconosceva l’esistenza di due ordini di servizio, anteriori alla sottoscrizione, che legittimavano il funzionario delegato alla firma degli atti impositivi. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre l’Agenzia depositava controricorso. Il Consigliere delegato depositava proposta di definizione anticipata ex art. 360-bis cod. proc. civ., opposta dalla contribuente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il nominativo del sottoscrittore non compariva tra quelli indicati nella tabella allegata all’ordine di servizio, con conseguente mancato assolvimento dell’onere probatorio dell’amministrazione.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando l’indirizzo consolidato secondo cui la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni, sicché può essere attuata con ordini di servizio, senza indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica dell’impiegato (Cass. n. 2221/2021; Cass. n. 19190/2019). La sentenza d’appello aveva accertato che gli ordini di servizio recavano le tabelle con la tipologia dell’atto, i funzionari delegati, le qualifiche e i limiti monetari, e che il sottoscrittore rivestiva la funzione di Capo Ufficio controlli.

La ricorrente chiedeva, in sostanza, un nuovo sindacato su circostanze fattuali già esaminate dai giudici di merito, non consentito in sede di legittimità; inoltre fondava la censura su uno solo degli ordini di servizio prodotti, senza considerare il restante.

Anche il secondo motivo non ha superato il vaglio di ammissibilità. La Corte ha rilevato che la doglianza contestava la scelta argomentativa dei giudici d’appello, non già il mancato esame di una specifica circostanza. La censura di motivazione, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014, è ormai circoscritta al minimo costituzionale, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel secondo profilo il motivo è anche infondato, poiché la delega di firma non deve indicare le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, il termine di validità e il nominativo del delegato (Cass. n. 9298/2021).

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese di legittimità. Poiché la trattazione era stata chiesta ex art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di infondatezza e la Corte ha deciso in conformità, è stata applicata la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. Sul piano intertemporale, richiamando Sezioni Unite n. 27433/2023, la disciplina è stata ritenuta immediatamente applicabile, in deroga all’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022, anche ai giudizi pendenti alla data del 28 febbraio 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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